ART. 17 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi) 1. L'Azienda Sanitaria provvede ad assicurare i professionisti incaricati, comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione, contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione de raggiungimento della sede dell'ambulatorio sempre che agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 23. 2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: a) per la responsabilita' verso terzi: - L. 1.500.000.000 per sinistro - L. 1.000.000.000 per persona - L. 500.000.000 per danni a cose od animali b) per gli infortuni: - L. 1.500.000.000 per morte o invalidita' permanente - L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea assoluta. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza delle OO.SS. di categoria entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo. 4. I professionisti che a causa delle attivita' espletate ai sensi del presente Accordo sono esposti a radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda Sanitaria. 5. Le Aziende sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed al integrita' fisica e psichica del professionista nell'ambiente di lavoro; sono tenute altresi' a applicare tutte le leggi vigenti in materia.