(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 17)
                               ART. 17 
      (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi) 
1.  L'Azienda  Sanitaria  provvede  ad  assicurare  i  professionisti
incaricati, comunque operanti negli ambulatori in  diretta  gestione,
contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi  contro
gli  infortuni  subiti  a  causa  ed  in   occasione   dell'attivita'
professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i
danni eventualmente subiti in occasione de raggiungimento della  sede
dell'ambulatorio sempre che agli stessi  competa  il  rimborso  delle
spese di accesso ai sensi dell'art. 23. 
2.  Il  contratto  e'  stipulato  senza  franchigia  per  i  seguenti
massimali: 
a) per la responsabilita' verso terzi: 
- L. 1.500.000.000 per sinistro 
- L. 1.000.000.000 per persona 
- L. 500.000.000 per danni a cose od animali 
b) per gli infortuni: 
- L. 1.500.000.000 per morte o invalidita' permanente 
- L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita'
temporanea assoluta. 
3. Le relative polizze sono portate  a  conoscenza  delle  OO.SS.  di
categoria entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo. 
4. I professionisti che a causa delle attivita'  espletate  ai  sensi
del presente  Accordo  sono  esposti  a  radiazioni  ionizzanti  sono
assicurati obbligatoriamente presso  l'INAIL  a  cura  della  Azienda
Sanitaria. 
5. Le Aziende sono tenute ad attuare  tutte  le  misure  idonee  alla
tutela  della  salute  ed  al  integrita'  fisica  e   psichica   del
professionista  nell'ambiente  di  lavoro;  sono  tenute  altresi'  a
applicare tutte le leggi vigenti in materia.