(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 18)
                               ART. 18 
               (Prolungamento dell'orario di servizio) 
1. Qualora, per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  all'art.1,
comma 1, il professionista si  trovi  nella  necessita'  di  superare
occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra'  richiedere
specifica autorizzazione all'Azienda sanitaria, la quale  provvedera'
altresi' a indicare le modalita' organizzative dell'espletamento  del
servizio. 
2. Al professionista interessato e' corrisposto il compenso orario di
cui all'art.22.