ART. 18 (Prolungamento dell'orario di servizio) 1. Qualora, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art.1, comma 1, il professionista si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra' richiedere specifica autorizzazione all'Azienda sanitaria, la quale provvedera' altresi' a indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. 2. Al professionista interessato e' corrisposto il compenso orario di cui all'art.22.