(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 19)
                               ART. 19 
                 (Indennita' specifica di categoria) 
1. Ai biologi e ai chimici convenzionati e' corrisposta un'indennita'
di rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per
il corrispondente profilo professionale presso le Aziende sanitarie.