(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 2)
                               ART. 2 
     (Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato) 
1.  Sono   confermati   nell'incarico   a   tempo   indeterminato   i
professionisti gia' titolari  di  incarico  ai  sensi  dei  DD.PP.RR.
262/92, 255/88, 261/92. 
2.  L'Assessorato  regionale  alla  Sanita'  cura,  per  le   singole
categorie  professionali,  la  tenuta  di  un  elenco  regionale  dei
professionisti di cui al comma 1,  nel  quale  vengono  registrati  i
nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del presente
Accordo, l'orario di attivita', le modalita'  di  svolgimento  presso
ciascuna   Azienda    Sanitaria    e    l'anzianita'    dell'incarico
ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale
entro il 30 marzo di ogni anno. 
3. Di ogni variazione del numero  delle  ore  e  delle  modalita'  di
svolgimento dell'attivita', le Aziende Sanitarie danno  comunicazione
all'Assessorato regionale alla Sanita', indicandone la decorrenza.