ART. 2 (Elenco dei professionisti titolari a tempo indeterminato) 1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i professionisti gia' titolari di incarico ai sensi dei DD.PP.RR. 262/92, 255/88, 261/92. 2. L'Assessorato regionale alla Sanita' cura, per le singole categorie professionali, la tenuta di un elenco regionale dei professionisti di cui al comma 1, nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti confermati ai sensi del presente Accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna Azienda Sanitaria e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale, e provvede alla pubblicazione sul Bollettino regionale entro il 30 marzo di ogni anno. 3. Di ogni variazione del numero delle ore e delle modalita' di svolgimento dell'attivita', le Aziende Sanitarie danno comunicazione all'Assessorato regionale alla Sanita', indicandone la decorrenza.