(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 20)
                               ART. 20 
      (Compenso per l'esercizio di attivita' psicoterapeutica) 
1.   Agli   psicologi   abilitati   all'espletamento   di   attivita'
psicoterapeutica, che svolgano tale attivita' ai sensi della  vigente
normativa in materia, e' corrisposto un compenso aggiuntivo  pari  al
50% del compenso orario di cui all'art. 22, comma 1, per ogni ora  di
incarico destinata a tale attivita'.