ART. 20 (Compenso per l'esercizio di attivita' psicoterapeutica) 1. Agli psicologi abilitati all'espletamento di attivita' psicoterapeutica, che svolgano tale attivita' ai sensi della vigente normativa in materia, e' corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% del compenso orario di cui all'art. 22, comma 1, per ogni ora di incarico destinata a tale attivita'.