(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 21)
                               ART. 21 
                     (Rimborso spese di accesso) 
1. A far data dalla  pubblicazione  del  presente  accordo,  per  gli
incarichi svolti in Comune diverso da quello  di  residenza,  purche'
entrambi siano compresi nella stessa  provincia,  viene  corrisposto,
per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura  pari  a
un quinto del prezzo della benzina super per ogni km. percorso. 
2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il  professionista  abbia
un recapito professionale privato nel Comune sede di presidio  presso
il  quale  svolge  l'incarico.  Nel  caso  di  soppressione  di  tale
recapito,  il  rimborso  e'  ripristinato   dopo   tre   mesi   dalla
comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda Sanitaria. 
3. La misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso
in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune piu' vicino a
quello  sede  del  presidio.  Rimane  invece  invariata  qualora   il
professionista trasferisca la propria  residenza  in  Comune  sito  a
uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.