(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 22)
                               ART. 22 
                       (Trattamento economico) 
1. Ai professionisti biologi e  psicologi  confermati  ai  sensi  del
presente  accordo  e'  corrisposto  dall'1.1.1995,  mensilmente,   un
compenso forfettario rapportato a L. 21.340 per ora di incarico. 
Il compenso anzidetto e' elevato a: 
- L. 21.873 con decorrenza 1.12.1995; 
- L. 22.223 con decorrenza 1.01.1996; 
- L. 23.000 con decorrenza 1.09.1996; 
- L. 23.691 con decorrenza 1.09.1997; 
Ai professionisti chimici confermati ai sensi del presente accordo e'
corrisposto  dall'1.1.1995,  mensilmente,  un  compenso   forfettario
rapportato a L. 16.560 per ora di incarico. Il compenso anzidetto  e'
elevato a: 
- L. 16.974 dal 1.12.1995; 
- L. 17.245 dal 1.01.1996; 
- L. 17.850 dal 1.09.1996; 
- L. 23.691 dal 1.09.1997. 
2. Gli incrementi di anzianita' di cui ai commi 2 e  8  dell'art.  15
del D.P.R. 261/92; ai commi 2 e 8 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92;  ai
commi 2 e 4 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88, calcolati  alla  data  di
pubblicazione del presente accordo, compreso  il  maturato  economico
alla  stessa  data,  vengono  mantenuti  dai   singoli   interessati.
Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3%
dal 1.9.1997. 
3. Con riferimento alle anzianita' maturate ai sensi e  agli  effetti
degli artt. 16 del D.P.R 255/88, 15 del D.P.R. 261/92 e 17 del D.P.R. 
262/92 nei confronti dei professionisti gia' titolari di  incarico  a
tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, dei  DD.PP.RR.  255/88,
261/92, 262/92 ai fini delle  fasce  di  anzianita'  e  degli  scatti
biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio  maturata  senza
soluzione di continuita' presso le strutture del S.S.N. o degli  enti
in esso confluiti. In caso di servizio prestato  senza  soluzione  di
continuita' presso piu' Aziende, l'anzianita' da valutare  e'  quella
maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi
in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fatta eccezione
per quelli di gravidanza e puerperio. 
4.  Al  professionista  incaricato  il  quale  svolga  esclusivamente
l'attivita' di cui all'art. 1 e e non abbia altro  tipo  di  rapporto
con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private spetta  per
ogni ora di incarico una indennita'  di  piena  disponibilita'  nelle
seguenti misure: 
- L. 3.726 dall'1.01.1995; 
- L. 3.819 dall'1.12.1995; 
- L. 3.880 dall'1.01.1996; 
- L. 4.016 dall'1.09.1996; 
- L. 4.137 dall'1.09.1997. 
5. Ai professionisti confermati ai  sensi  del  presente  accordo  e'
attribuito un compenso aggiuntivo mensile determinato rispettivamente
con i criteri di cui al comma 9 dell'art. 15 del  D.P.R.  261/92,  al
comma 9 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92 e al comma 5 dell'art. 16  del
D.P.R. 255/88. Il compenso, nella misura  corrisposta  al  30  aprile
1992 e' incrementato del 3.5% dal 1.1.1995, del 2.5%  dal  1.12.1995,
del 1.6% dal 1.1.1996, del 3.5% dal 1.9.1996 e del 3%  dal  1.9.1997.
Le percentuali di incremento si applicano sulla  base  del  piede  di
partenza rivalutato con la precedente percentuale. 
6. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti  entro  la
fine del mese di competenza. 
7. Ai soli fini della  correntezza  del  pagamento  dei  compensi  ai
professionisti convenzionati si applicano  le  disposizioni  previste
per il personale dipendente dalle Unita' sanitarie locali. 
8. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano
erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente
accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono
nulli. 
9. Le Regioni attuano, d'intesa con le Aziende e sentiti i  sindacati
firmatari, forme coordinamento tra le varie  Aziende  allo  scopo  di
assicurare entro il 27 di ciascun mese corretta  corresponsione,  nei
confronti dei professionisti,  dei  compensi  ai  medesimi  spettanti
sensi del presente Accordo. 
10. Fermo restando  l'obbligo  di  eseguire  le  prestazioni  di  cui
all'art. 8, il professionista e' tenuto ad  effettuare  altresi'  gli
interventi di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo previsti
negli allegati C,C1,C2. 
11. Per  l'espletamento  di  tali  interventi  al  professionista  e'
attribuito  un  emolumento  forfettario  aggiuntivo   calcolato   sul
compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 22, rapportato al tempo  di
esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. 
12. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 11, da  corrispondere
con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre
il  cinquanta   per   cento   dei   compensi   orari   spettanti   al
professionista. 
13. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare  l'attivita'  dei
servizi, ivi compresa l'esecuzione  delle  P.P.I.P.,  sulla  base  di
protocolli  volti  ad  una  gestione  programmata  e  per  obiettivi,
compensi per le prestazione di particolare impegno professionale sono
corrisposti COI modalita' da concordare a livello locale e in  misura
comunque non superiore al  sessanta  per  cento  (60%)  dei  compensi
orari; spettanti al professionista. 
14. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del  comma  13  non
siano  raggiunti  per  ragioni  no  imputabili  alla   volonta'   del
professionista, i compensi per le prestazioni di particolare  impegno
professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di
cui ai commi 11 e 12.