ART. 22 (Trattamento economico) 1. Ai professionisti biologi e psicologi confermati ai sensi del presente accordo e' corrisposto dall'1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 21.340 per ora di incarico. Il compenso anzidetto e' elevato a: - L. 21.873 con decorrenza 1.12.1995; - L. 22.223 con decorrenza 1.01.1996; - L. 23.000 con decorrenza 1.09.1996; - L. 23.691 con decorrenza 1.09.1997; Ai professionisti chimici confermati ai sensi del presente accordo e' corrisposto dall'1.1.1995, mensilmente, un compenso forfettario rapportato a L. 16.560 per ora di incarico. Il compenso anzidetto e' elevato a: - L. 16.974 dal 1.12.1995; - L. 17.245 dal 1.01.1996; - L. 17.850 dal 1.09.1996; - L. 23.691 dal 1.09.1997. 2. Gli incrementi di anzianita' di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 15 del D.P.R. 261/92; ai commi 2 e 8 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92; ai commi 2 e 4 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88, calcolati alla data di pubblicazione del presente accordo, compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti dai singoli interessati. Sull'ammontare complessivo si applica un successivo incremento del 3% dal 1.9.1997. 3. Con riferimento alle anzianita' maturate ai sensi e agli effetti degli artt. 16 del D.P.R 255/88, 15 del D.P.R. 261/92 e 17 del D.P.R. 262/92 nei confronti dei professionisti gia' titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi rispettivamente, dei DD.PP.RR. 255/88, 261/92, 262/92 ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso le strutture del S.S.N. o degli enti in esso confluiti. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' Aziende, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti fatta eccezione per quelli di gravidanza e puerperio. 4. Al professionista incaricato il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 e e non abbia altro tipo di rapporto con il S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o private spetta per ogni ora di incarico una indennita' di piena disponibilita' nelle seguenti misure: - L. 3.726 dall'1.01.1995; - L. 3.819 dall'1.12.1995; - L. 3.880 dall'1.01.1996; - L. 4.016 dall'1.09.1996; - L. 4.137 dall'1.09.1997. 5. Ai professionisti confermati ai sensi del presente accordo e' attribuito un compenso aggiuntivo mensile determinato rispettivamente con i criteri di cui al comma 9 dell'art. 15 del D.P.R. 261/92, al comma 9 dell'art. 17 del D.P.R. 262/92 e al comma 5 dell'art. 16 del D.P.R. 255/88. Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992 e' incrementato del 3.5% dal 1.1.1995, del 2.5% dal 1.12.1995, del 1.6% dal 1.1.1996, del 3.5% dal 1.9.1996 e del 3% dal 1.9.1997. Le percentuali di incremento si applicano sulla base del piede di partenza rivalutato con la precedente percentuale. 6. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. 7. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai professionisti convenzionati si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Unita' sanitarie locali. 8. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Gli accordi o le clausole in violazione di tale divieto sono nulli. 9. Le Regioni attuano, d'intesa con le Aziende e sentiti i sindacati firmatari, forme coordinamento tra le varie Aziende allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese corretta corresponsione, nei confronti dei professionisti, dei compensi ai medesimi spettanti sensi del presente Accordo. 10. Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 8, il professionista e' tenuto ad effettuare altresi' gli interventi di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo previsti negli allegati C,C1,C2. 11. Per l'espletamento di tali interventi al professionista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 22, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. 12. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 11, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti al professionista. 13. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attivita' dei servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.P.I.P., sulla base di protocolli volti ad una gestione programmata e per obiettivi, compensi per le prestazione di particolare impegno professionale sono corrisposti COI modalita' da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari; spettanti al professionista. 14. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 13 non siano raggiunti per ragioni no imputabili alla volonta' del professionista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di cui ai commi 11 e 12.