ART. 23 (Contributo previdenziale) 1. A favore dei professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'Azienda versa trimestralmente, con modalita' che assicurino l'individuazione delle somme versate e del professionista cui si riferiscono, alle casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 335195 e nel rispetto delle decorrenze della stessa legge, un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico di ogni singolo professionista, calcolato sul compenso tabellare di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22.