(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 23)
                               ART. 23 
                     (Contributo previdenziale) 
1. A favore dei  professionisti  incaricati  ai  sensi  del  presente
accordo l'Azienda versa trimestralmente, con modalita' che assicurino
l'individuazione delle somme versate  e  del  professionista  cui  si
riferiscono, alle casse previdenziali secondo quanto  previsto  dalla
legge 335195 e nel rispetto delle decorrenze della stessa  legge,  un
contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9%  a  carico
di ogni singolo professionista, calcolato sul compenso  tabellare  di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22.