ART. 25 (Diritti sindacali) 1. Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali a ciascuna organizzazione sindacale di categoria viene riconosciuta la disponibilita' di: - n. 6 ore settimanali per ogni gruppo di 50 iscritti, titolari di incarico ai sensi del presente Accordo, viene comunque garantita la disponibilita' di n. 6 ore settimanali per le categorie con meno di 50 professionisti operanti livello nazionale. Viene altresi' riconosciuto un distacco totale per ogni sindacato firmatario d presente Accordo. 2. Il numero dei professionisti iscritti, titolari di incarico, e' rilevato a livello regionale sulla base dl numero dei professionisti a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata I trattenuta della quota sindacale. 3. Annualmente le segreterie nazionali dei sindacati comunicano alle Regioni e alle Aziend sanitarie interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. 4. I periodi di distacco sindacale sono valutati come attivita' di servizio.