(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 25)
                               ART. 25 
                         (Diritti sindacali) 
1. Al  fine  di  favorire  l'espletamento  dei  compiti  sindacali  a
ciascuna organizzazione sindacale di categoria viene riconosciuta  la
disponibilita' di: - n. 6 ore  settimanali  per  ogni  gruppo  di  50
iscritti, titolari di incarico ai sensi del presente  Accordo,  viene
comunque garantita la disponibilita' di n. 6 ore settimanali  per  le
categorie con meno di 50 professionisti operanti  livello  nazionale.
Viene altresi' riconosciuto un distacco  totale  per  ogni  sindacato
firmatario d presente Accordo. 
2. Il numero dei professionisti iscritti, titolari  di  incarico,  e'
rilevato a livello regionale sulla base dl numero dei  professionisti
a carico  dei  quali,  per  ciascun  sindacato,  viene  effettuata  I
trattenuta della quota sindacale. 
3. Annualmente le segreterie nazionali dei sindacati comunicano  alle
Regioni e alle Aziend sanitarie interessate i nominativi  dei  propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la  disponibilita'  di
orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato  a
ciascuno. 
4. I periodi di distacco sindacale sono valutati  come  attivita'  di
servizio.