ART. 26 (Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro modalita' di erogazione) 1. Nel settore disciplinato dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge n. 146/90, le prestazioni che l'Azienda sanitaria non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza. 2. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei professionisti convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordo concordano con le Aziende sanitarie l'astensione dallo sciopero di almeno 1 professionista per ogni giorno di durata dello sciopero. 3. Il diritto di sciopero dei professionisti convenzionati e' esercitato con preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. 4. I professionisti convenzionati che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione di cui all'art. 11 che adottera' le sanzioni secondo le procedure stabilite in detto articolo. 5. Le OO.SS. firmatarie si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; c) nei 5 giorni che precedono e nei 5 giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.