(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 26)
                               ART. 26 
(Esercizio del diritto di sciopero: prestazioni indispensabili e loro
                      modalita' di erogazione) 
1. Nel settore disciplinato dal  presente  Accordo  sono  prestazioni
indispensabili ai sensi dell'art. 2 comma 2, della legge  n.  146/90,
le prestazioni che l'Azienda sanitaria non sia in  grado  di  erogare
attraverso  divisioni  o   servizi   ospedalieri   siti   nell'ambito
territoriale di competenza. 
2. Al fine di garantire l'erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al
comma 1, in occasione di scioperi della categoria dei  professionisti
convenzionati interni, i sindacati firmatari dell'Accordo  concordano
con le Aziende sanitarie l'astensione  dallo  sciopero  di  almeno  1
professionista per ogni giorno di durata dello sciopero. 
3.  Il  diritto  di  sciopero  dei  professionisti  convenzionati  e'
esercitato  con  preavviso  minimo  di  15  giorni.  I  soggetti  che
promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano  anche
la durata dell'astensione dal lavoro. 
4. I professionisti convenzionati che  si  astengono  dal  lavoro  in
violazione delle norme  del  presente  articolo  sono  deferiti  alla
Commissione di cui all'art. 11 che adottera' le sanzioni  secondo  le
procedure stabilite in detto articolo. 
5. Le OO.SS. firmatarie si impegnano a non effettuare  le  azioni  di
sciopero: 
a) nel mese di agosto; 
b) nei 5  giorni  che  precedono  e  nei  5  giorni  che  seguono  le
consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; 
c) nei 5  giorni  che  precedono  e  nei  5  giorni  che  seguono  le
consultazioni elettorali regionali, provinciali  e  comunali,  per  i
rispettivi ambiti territoriali; 
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; 
e)  nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua  al  martedi'
successivo. 
6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare  gravita'  o  di
calamita'   naturali,   gli   scioperi   dichiarati   si    intendono
immediatamente sospesi.