ART. 27 (Rapporti tra i professionisti convenzionati e la dirigenza sanitaria dell'Azienda sanitaria) 1. Il Dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione dell'Azienda sanitaria, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attivita' svolta dal professionista, procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I professionisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.