(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 27)
                               ART. 27 
(Rapporti tra i professionisti convenzionati e la dirigenza sanitaria
                       dell'Azienda sanitaria) 
1. Il Dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale
in materia di  organizzazione  dell'Azienda  sanitaria,  al  servizio
specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attivita' svolta dal
professionista, procede  al  controllo  della  corretta  applicazione
della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 
2. I professionisti convenzionati sono tenuti a  collaborare  con  il
suddetto dirigente in relazione  a  quanto  previsto  e  disciplinato
dalla presente convenzione.