ART. 3 (Incarichi di sostituzione a tempo determinato - Graduatoria regionale - Domanda e requisiti) 1. Il professionista che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale come sostituto deve inoltrare all'Assessorato alla Sanita' della Regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico di sostituzione, entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli allegati A, A1, A2 e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso 2. La domanda e la documentazione allegata devono essere presentate in regola con le norme vigenti in materia. 3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il 50mo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo. b) essere iscritto ai relativi Ordini professionali; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle Commissioni di disciplina. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. 4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma degli allegati B, B1, B2.