(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 3)
                               ART. 3 
          (Incarichi di sostituzione a tempo determinato - 
            Graduatoria regionale - Domanda e requisiti) 
1. Il professionista che  aspiri  a  svolgere  la  propria  attivita'
professionale nell'ambito  delle  strutture  del  Servizio  sanitario
nazionale come sostituto deve inoltrare all'Assessorato alla  Sanita'
della  Regione  nel  cui  ambito  intende  ottenere   l'incarico   di
sostituzione, entro la fine del mese di febbraio di ciascun  anno,  a
mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme agli  allegati  A,
A1, A2 e corredata del foglio notizie compilato  in  ogni  sua  parte
nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli 
professionali elencati nel foglio stesso 
2. La domanda e la documentazione allegata devono  essere  presentate
in regola con le norme vigenti in materia. 
3. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena  la
nullita'  della  domanda  stessa  e  di  ogni   altro   provvedimento
conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: 
a) non aver superato il 50mo anno di eta'. Tale limite  di  eta'  non
opera per coloro che siano gia' titolari di  incarico  ai  sensi  del
presente accordo. 
b) essere iscritto ai relativi Ordini professionali;  al  certificato
di iscrizione deve  essere  allegata  una  dichiarazione  dell'Ordine
concernente gli eventuali provvedimenti  disciplinari  a  carico  del
professionista  disposti  dalle   Commissioni   di   disciplina.   La
dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. 
4. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere  rinnovata  di
anno in anno e deve essere corredata della documentazione  probatoria
dei titoli professionali che comportino modificazioni nel  precedente
punteggio a norma degli allegati B, B1, B2.