(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-Norma transitoria)
                          NORMA TRANSITORIA 
1. In attesa del Decreto di riconoscimento degli Enti  previdenziali,
le somme di cui all'art. 23 sono versate, con le stesse modalita', ai
rispettivi Enti esponenziali secondo  quanto  previsto  dall'art.  9,
comma 1, del Decreto Legislativo 103/96. 
2. Gli Enti esponenziali provvederanno a riversare dette  somme  agli
Enti previdenziali entro 3 giorni dalla  data  di  pubblicazione  del
Decreto di riconoscimento.