ART. 4 (Formazione delle graduatorie) 1. L'Assessorato regionale alla Sanita', provvede entro il 31 maggio alla formazione di graduatorie regionali per titoli, distinte per categoria professionale, con validita' annuale, da valutare secondo i criteri di cui agli allegati B, B1, B2. 2. Le graduatorie - che oltre a riportare il punteggio conseguito, devono indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - sono pubblicate per la durata di 30 giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato, e sono comunicate agli Ordini professionali e alle Organizazioni Sindacali di categoria 3. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria, relativa alla propria categoria professionale, all'Assessore regionale alla Sanita'. 4. Le graduatorie definitive, approvate dal competente Organo regionale, sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie. 5. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.