(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 4)
                               ART. 4 
                   (Formazione delle graduatorie) 
1. L'Assessorato regionale alla Sanita', provvede entro il 31  maggio
alla formazione di graduatorie regionali  per  titoli,  distinte  per
categoria professionale, con validita' annuale, da valutare secondo i
criteri di cui agli allegati B, B1, B2. 
2. Le graduatorie - che oltre a riportare  il  punteggio  conseguito,
devono  indicare  anche  la  provincia  di  residenza   dei   singoli
professionisti - sono pubblicate per la durata di 30 giorni  mediante
affissione in apposito albo presso la sede dell'Assessorato,  e  sono
comunicate agli Ordini professionali e alle Organizazioni Sindacali 
di categoria 
3. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione  gli
interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di
riesame  della   graduatoria,   relativa   alla   propria   categoria
professionale, all'Assessore regionale alla Sanita'. 
4.  Le  graduatorie  definitive,  approvate  dal  competente   Organo
regionale, sono pubblicate sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
entro il  31  ottobre;  la  pubblicazione  costituisce  notificazione
ufficiale agli interessati e alle Aziende Sanitarie. 
5. Le  graduatorie  hanno  effetto  dal  1  gennaio  al  31  dicembre
dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.