ART. 5 (Aumenti di orario e limitazioni) 1. I professionisti di cui al comma 1 dell'art. 2 che non hanno ancora raggiunto il massimale orario di 38 ore settimanali hanno diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di turni a qualsiasi titolo disponibili. 2. L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia necessita' di conferire aumenti orari interpella i professionisti titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 2 che abbiano espresso la propria disponibilita', ed assegna l'aumento delle ore all'avente diritto secondo i seguenti criteri: a) anzianita' d'incarico; b) anzianita' di laurea; c) voto di laurea; d) maggiore eta'. rilevati dall'elenco regionale di cui all'art. 2. 3. In caso di parita' di punteggio l'Azienda conferisce l'aumento orario al professionista che opera esclusivamente nell'ambito territoriale dell'Azienda medesima.