(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 5)
                               ART. 5 
                  (Aumenti di orario e limitazioni) 
1. I professionisti di cui al comma  1  dell'art.  2  che  non  hanno
ancora raggiunto il massimale orario  di  38  ore  settimanali  hanno
diritto al completamento dell'orario stesso in occasione di  turni  a
qualsiasi titolo disponibili. 
2. L'Azienda, qualora per esigenza di servizio, abbia  necessita'  di
conferire aumenti  orari  interpella  i  professionisti  titolari  di
incarico a tempo indeterminato di cui all'art. 2 che abbiano espresso
la propria disponibilita', ed assegna l'aumento delle ore  all'avente
diritto secondo i seguenti criteri: 
a) anzianita' d'incarico; 
b) anzianita' di laurea; 
c) voto di laurea; 
d) maggiore eta'. 
rilevati dall'elenco regionale di cui all'art. 2. 
3. In caso di parita' di  punteggio  l'Azienda  conferisce  l'aumento
orario  al  professionista  che  opera   esclusivamente   nell'ambito
territoriale dell'Azienda medesima.