(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 6)
                               ART. 6 
                           (Sostituzioni) 
1.  Alle  sostituzioni  dei   professionisti   incaricati   a   tempo
indeterminato che per  giustificato  motivo  ai  sensi  del  presente
Accordo si assentino  dal  servizio,  l'Azienda  provvede  assegnando
incarichi di sostituzione secondo l'ordine delle graduatorie  annuali
di cui all'art. 3 con priorita' per i professionisti residenti 
nell'ambito della Regione 
2. L'incarico di sostituzione non puo'  superare  la  durata  di  tre
mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione  non  puo'
ricevere altro incarico di sostituzione se non  dopo  un  periodo  di
interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di  diritto  e
con effetto immediato con il rientro del titolare. 
3. Al sostituto, spetta il trattamento economico di cui all'art. 22.