(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 6)
ART. 6
(Sostituzioni)
1. Alle sostituzioni dei professionisti incaricati a tempo
indeterminato che per giustificato motivo ai sensi del presente
Accordo si assentino dal servizio, l'Azienda provvede assegnando
incarichi di sostituzione secondo l'ordine delle graduatorie annuali
di cui all'art. 3 con priorita' per i professionisti residenti
nell'ambito della Regione
2. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di tre
mesi; il professionista che ha effettuato una sostituzione non puo'
ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di
interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e
con effetto immediato con il rientro del titolare.
3. Al sostituto, spetta il trattamento economico di cui all'art. 22.