(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 7)
                               ART. 7 
                         (Incompatibilita') 
1. Fermo restando quanto previsto dal  punto  6  dell'art.  48  della
Legge 23.12.1978 n. 833, nonche' dall'art. 4,  comma  7  della  Legge
30.12.1991 n. 412, e  di  quanto  altro  previsto  in  materia  dalla
successiva normativa il rapporto resta incompatibile con: 
a) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o
privato, con divieto di libero esercizio professionale; 
b) rapporti di lavoro svolti a qualsiasi titolo con Case  di  cura  o
Presidi privati accreditati e/o autorizzati dalla Regione; 
c) forme di cointeressenza  diretta  con  Case  di  cura  private  e,
limitatamente a biologi e chimici, con laboratori di analisi chimico-
cliniche e biologiche; 
d)  titolarita'  di  incarico  disciplinato  dal   presente   Accordo
nell'ambito di altra Regione. 
2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni  di
incompatibilita' di cui al  presente  articolo  determina  la  revoca
dell'incarico stesso. 
3. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla Azienda Sanitaria,
previa contestazione all'interessato.