ART. 8 (Doveri e compiti del professionista) 1. Il professionista deve: a) attenersi alle disposizioni che l'Azienda Sanitaria emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i biologi, dall'art. 1 del D.P.R. 255188 per i chimici e dall'art.1 del D.P.R. 261/92 per gli psicologi; c) effettuare, secondo le modalita' organizzative stabilite dall'Azienda Sanitaria, durante il normale orario di servizio, le prestazioni di particolare impegno rientranti nella sua competenza professionale di cui agli allegati C, C1, C2; d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; e) rispettare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico; f) inviare all'Assessorato alla Sanita' della Regione e alle Aziende entro il 15 febbraio di ciascun anno il proprio foglio notizie di cui agli allegati D, D1, D2; 2. L'Azienda Sanitaria provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. 4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e, in caso di recidiva, il professionista e' deferito alla Commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla Commissione di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza. 6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza deve a) compilare e sottoscrivere il risultato delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Azienda Sanitaria; b) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le prestazioni di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'Azienda Sanitaria comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche. 7. Lo svolgimento delle ore di incarico di cui al presente accordo, avviene di norma tra le ore 7 e le ore 20 dei giorni feriali. All'interno del suddetto orario le eventuali variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro individuale che dovessero rendersi necessarie in presenza di motivate esigenze dell'Azienda, devono essere concordate tra il professionista ed il dirigente responsabile del Servizio. In caso di disaccordo la risoluzione della vertenza e' demandata alla trattativa tra l'Azienda e le OO.SS. firmatarie di categoria.