(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 8)
                               ART. 8 
                (Doveri e compiti del professionista) 
1. Il professionista deve: 
a) attenersi alle disposizioni che l'Azienda Sanitaria emana  per  il
buon  funzionamento  dei  presidi  e  il   perseguimento   dei   fini
istituzionali; 
b) eseguire le  prestazioni  professionali  proprie  delle  categorie
cosi' come  regolamentate  dalle  relative  leggi  di  ordinamento  e
dall'art. 1 del D.P.R. 262/92 per i biologi, dall'art. 1  del  D.P.R.
255188  per  i  chimici  e  dall'art.1  del  D.P.R.  261/92  per  gli
psicologi; 
c)  effettuare,  secondo   le   modalita'   organizzative   stabilite
dall'Azienda Sanitaria, durante il normale  orario  di  servizio,  le
prestazioni di particolare impegno rientranti  nella  sua  competenza
professionale di cui agli allegati C, C1, C2; 
d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; 
e)  rispettare  l'orario  di  attivita'  indicato  nella  lettera  di
incarico; 
f) inviare all'Assessorato alla Sanita' della Regione e alle  Aziende
entro il 15 febbraio di ciascun anno il proprio foglio notizie di cui
agli allegati D, D1, D2; 
2.  L'Azienda  Sanitaria  provvede   al   controllo   dell'osservanza
dell'orario mediante procedure di  piena  obiettivita'  e  di  facile
applicabilita' che consentano di conoscere  l'ora  di  entrata  e  di
uscita dal servizio del professionista. 
3.  A  seguito  dell'inosservanza  dell'orario  sono  in  ogni   caso
effettuate trattenute mensili  sulle  competenze  del  professionista
inadempiente. 
4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia  sono  contestate
per iscritto e, in caso di recidiva, il  professionista  e'  deferito
alla Commissione di cui all'art. 11 per i  conseguenti  provvedimenti
disciplinari. 
5. Il mancato invio del  foglio  notizie  ed  infedeli  dichiarazioni
costituiscono motivo di deferimento alla Commissione di cui  all'art.
11 per i provvedimenti di competenza. 
6. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua 
competenza deve 
a)  compilare  e  sottoscrivere  il   risultato   delle   prestazioni
effettuate utilizzando il modulario fornito dalla Azienda Sanitaria; 
b) fornire al responsabile della struttura operativa cui e' assegnato
ogni dato utile  a  qualificare  sul  piano  della  affidabilita'  le
prestazioni di competenza; 
c) usare le attrezzature fornite dall'Azienda  Sanitaria  comunicando
al  responsabile  della  struttura  operativa  di   appartenenza   le
eventuali avarie; 
d) partecipare alle attivita' di rilevazione  epidemiologica  per  la
preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche. 
7. Lo svolgimento delle ore di incarico di cui al  presente  accordo,
avviene di norma tra le ore  7  e  le  ore  20  dei  giorni  feriali.
All'interno   del   suddetto   orario   le    eventuali    variazioni
dell'articolazione dell'orario di lavoro  individuale  che  dovessero
rendersi necessarie in presenza di  motivate  esigenze  dell'Azienda,
devono essere  concordate  tra  il  professionista  ed  il  dirigente
responsabile del Servizio. In caso di disaccordo la risoluzione della
vertenza e' demandata alla  trattativa  tra  l'Azienda  e  le  OO.SS.
firmatarie di categoria.