(Accordo collettivo nazionale rapporti con biologi, chimici e psicologi ambulatoriali-art. 9)
                               ART. 9 
                             (Mobilita') 
1. Al fine del  migliore  funzionamento  del  servizio,  puo'  essere
disposta, d'intesa tra le Aziende competenti, ed in accordo  con  gli
interessati,  la  concentrazione   dell'orario   di   attivita'   dei
professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda. 
2. L'Azienda,  al  fine  della  riorganizzazione  dei  servizi,  puo'
adottare nei confronti del professionista provvedimenti di  mobilita'
tra i vari presidi, ferma restando  la  garanzia  dell'incarico  come
previsto  dall'art.  8,  comma  8  del  D.L.vo  502/92,  cosi'   come
modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei  criteri  generali  in
materia di mobilita' che saranno concordati a livello Aziendale con i
sindacati firmatari del presente Accordo e  secondo  quanto  previsto
dallo stesso. 
3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio,  cosi'  come
previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico. 
4. Nel caso di non agibilita' temporanea della  struttura,  l'Azienda
assicura l'impiego temporaneo del professionista in  altra  struttura
idonea senza danno economico per l'interessato. 
5. Il trasferimento da un presidio  all'altro  della  stessa  Azienda
Sanitaria  o  di  altra  Azienda  puo'  avvenire   su   domanda   del
professionista. Nel caso di trasferimento  presso  presidi  di  altra
Azienda e' inoltre necessaria la preventiva  intesa  tra  le  Aziende
interessate.