ART. 9 (Mobilita') 1. Al fine del migliore funzionamento del servizio, puo' essere disposta, d'intesa tra le Aziende competenti, ed in accordo con gli interessati, la concentrazione dell'orario di attivita' dei professionisti ambulatoriali presso una sola Azienda. 2. L'Azienda, al fine della riorganizzazione dei servizi, puo' adottare nei confronti del professionista provvedimenti di mobilita' tra i vari presidi, ferma restando la garanzia dell'incarico come previsto dall'art. 8, comma 8 del D.L.vo 502/92, cosi' come modificato dal D.L.vo 517/93, nel rispetto dei criteri generali in materia di mobilita' che saranno concordati a livello Aziendale con i sindacati firmatari del presente Accordo e secondo quanto previsto dallo stesso. 3. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, cosi' come previsto dal comma che precede, comporta la decadenza dall'incarico. 4. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'Azienda assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. 5. Il trasferimento da un presidio all'altro della stessa Azienda Sanitaria o di altra Azienda puo' avvenire su domanda del professionista. Nel caso di trasferimento presso presidi di altra Azienda e' inoltre necessaria la preventiva intesa tra le Aziende interessate.