Art. 14.
         (Stato di previsione del Ministero dell'industria,
                  del commercio e dell'artigianato
                      e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno  finanziario  1999,  in  conformita'  dell'annesso  stato   di
previsione (Tabella n. 14).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unita'
previsionale  di  base  "Rimborso  di  anticipazioni e riscossione di
crediti" di pertinenza del centro di  responsabilita'  "Coordinamento
degli  incentivi alle imprese" dello stato di previsione dell'entrata
sono correlativamente iscritti in termini di competenza e  di  cassa,
con   decreti   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   nello   specifico   fondo   nell'ambito
dell'unita'   previsionale   di   base   "Incentivi   alle   imprese"
(investimenti)  di   pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Coordinamento   degli   incentivi   alle  imprese"  dello  stato  di
previsione   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato,  in  connessione  al  rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
  3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5  marzo  1990,  n.
46,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti  variazioni  all'entrata  del bilancio dello Stato ed allo
stato di previsione del Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato per l'anno 1999.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione    nello    stato    di   previsione   del   Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario  1999, delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992,  n.
166.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,  e'  autorizzato  a provvedere, con propri decreti,
alla  riassegnazione  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'anno
finanziario 1999, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge  28  dicembre
1991,  n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
  6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all'articolo 1 del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410,  recante
interventi  urgenti  a  sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi
siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n.  513, resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore
della Societa' di promozione industriale (SPI) ai  sensi  del  citato
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.