Art. 17.
              (Stato di previsione del Ministero della
                  sanita' e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della sanita', per l'anno finanziario 1999, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
  2. Alle spese di cui all'unita'  previsionale  di  base  "Programmi
anti  AIDS"  (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Prevenzione sanitaria" dello stato di previsione del Ministero della
sanita' si applicano, per l'anno finanziario  1999,  le  disposizioni
contenute  nel  secondo  comma  dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre  1923,  n.   2440.   e   successive   modificazioni,   sulla
contabilita' generale dello Stato.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione  alla  pertinente  unita'  previsionale  di base dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   sanita'   per   l'anno
finanziario  1999,  delle  somme versate in entrata dalle Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi sanitari  per  il  funzionamento
della   Commissione   centrale   per  gli  esercenti  le  professioni
sanitarie.
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  su  proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'  previsionali
di  base  dello  stato di previsione del Ministero della sanita', per
l'anno finanziario 1999, i fondi per il finanziamento delle attivita'
di ricerca o  sperimentazione,  delle  unita'  previsionali  di  base
"Ricerca  scientifica"  (interventi e investimenti) di pertinenza del
centro di  responsabilita'  "Organizzazione,  bilancio  e  personale"
dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a
quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a riassegnare per l'anno  finanziario  1999,
con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della
legge  29  dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per  le
attivita'  di  controllo,  di  programmazione,  di  informazione e di
educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  dell'Istituto
superiore  di  sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro.