Art. 20.
         (Stato di previsione del Ministero dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                      e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per  l'anno  finanziario  1999,  in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 20).
  2. L'assegnazione autorizzata  a  favore  del  Consiglio  nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 1999, e' comprensiva delle
somme per il finanziamento degli oneri destinati  alla  realizzazione
dei    programmi    finalizzati    gia'    approvati   dal   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  nonche'
della  somma  di  lire  7  miliardi in favore dell'area di ricerca di
Trieste e della somma di lire 5 miliardi a  favore  dell'Istituto  di
biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di
Monterotondo.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica cura che la realizzazione dei programmi  finalizzati  sia
coerente  con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali
definiti ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.   204,  e
con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato
ogni  due  anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali
attribuzioni si avvale dell'opera di  apposita  commissione  nominata
dal Ministro stesso.
  4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica"
di pertinenza del centro di responsabilita' "Sviluppo e potenziamento
dell'attivita'  di  ricerca"  dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  delle
somme  affluite  all'entrata  del  bilancio  dello Stato in relazione
all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  421, recante
disposizioni urgenti per le attivita' produttive.