Art. 23.
                       (Disposizioni diverse)
  1. Per l'anno finanziario 1999, le spese considerate  nelle  unita'
previsionali  di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
autorizzato  ad  effettuare,  con propri decreti, variazioni tra loro
compensative, rispettivamente, per competenza e  cassa,  sono  quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
  2.  Per  l'anno finanziario 1999, le spese delle unita previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,  sono  quelle  indicate  nella tabella B allegata alla
presente legge.
  3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per  i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base,  il  Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato ad istituire gli  occorrenti  capitoli  nelle  pertinenti
unita'  previsionali  di base, anche di nuova istituzione, con propri
decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  4. La composizione delle razioni viveri in natura per  gli  allievi
del   Corpo   della   guardia   di  finanza,  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le
integrazioni di vitto e di generi di  conforto  per  i  militari  dei
Corpi  medesimi  nonche'  per  il personale della Polizia di Stato in
speciali  condizioni  di  servizio,  sono   stabilite,   per   l'anno
finanziario  1999, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di
previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini
di  residui,  competenza  e  cassa,  dall'unita' previsionale di base
"Fondo per i  programmi  regionali  di  sviluppo"  (investimenti)  di
pertinenza  del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di
coesione" dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999
alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati
le  quote  da  attribuire  alle  regioni a statuto speciale, ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  6.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini
di competenza e di cassa,  le  variazioni  compensative  di  bilancio
occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della
legge  5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
  7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio  1992,  n.  212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale,  il  Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e  di  cassa
in  relazione  alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica, su proposta dei Ministri  interessati,  e'  autorizzato  a
trasferire,  in termini di competenza e di cassa, con propri decreti,
le disponibilita' esistenti su  altre  unita'  previsionali  di  base
degli  stati  di previsione delle Amministrazioni competenti a favore
di apposite unita' previsionali di base destinate  all'attuazione  di
interventi  cofinanziati  dalla  Unione  europea,  nonche'  di quelli
connessi  alla  realizzazione  della  Rete  unitaria  della  pubblica
amministrazione.
  9.   Per   l'attuazione   dei   provvedimenti   di  riordino  delle
Amministrazioni pubbliche, il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari  competenti,
le  variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi  comprese  l'individuazione   dei   centri   di   responsabilita'
amministrativa,  l'istituzione,  la  modifica  e  la  soppressione di
unita' previsionali di base.
  10. Su proposta del Ministro competente, con decreti  del  Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli  stati  di
previsione  della spesa che nell'esercizio 1998 ed in quello in corso
siano stati interessati dai processi di ristrutturazione  di  cui  al
comma  9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini  di  competenza  e  di
cassa,  tra  capitoli  delle unita' previsionali di base del medesimo
centro di responsabilita'  amministrativa,  fatta  eccezione  per  le
autorizzazioni  di  spesa  di  natura  obbligatoria,  per le spese in
annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate
con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base  dello
stesso stato di previsione, limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con la operativita' delle Amministrazioni.
  11.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le  competenti
unita'   previsionali   di   base   e   centri   di   responsabilita'
amministrativa  delle  Amministrazioni  interessate  per   le   spese
concernenti  la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e
le spese relative alla  costituzione  e  allo  sviluppo  dei  sistemi
medesimi.
  12.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in  termini
di  competenza  e  cassa,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive   modificazioni   ed    integrazioni,    anche    mediante
riassegnazione  delle  somme  allo  scopo  versate  in  entrata dalle
Amministrazioni interessate.
  13. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi   nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente  dalle
Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45  del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' degli accordi sindacali e  dei
provvedimenti  di  concertazione,  stipulati ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per  quanto  concerne
il  trattamento  economico  fondamentale  ed accessorio del personale
interessato.
  14. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione  negli  stati  di  previsione  delle   Amministrazioni
statali   interessate,   delle  somme  rimborsate  dalla  Commissione
dell'Unione  europea  per  spese  sostenute   dalle   Amministrazioni
medesime  a  carico  delle pertinenti unita' previsionali di base dei
rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successivamente
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  15.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato  a  provvedere,  con  propri  decreti,  alle
variazioni   di   bilancio,   tra   le  Amministrazioni  interessate,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 11, della  legge  28  dicembre  1995,  n.  550,  relative  alla
concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.
  16.  Al  fine  della  razionalizzazione  del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta  del  Ministro
interessato,   e'autorizzato   ad  effettuare,  con  propri  decreti,
variazioni   compensative   dalle   unita'   previsionali   di   base
"Funzionamento",  per  le  spese  relative  al  fitto  di  locali dei
pertinenti centri di responsabilita' delle Amministrazioni  medesime,
alla unita' previsionale di base "Edilizia di servizio" di pertinenza
del  centro di responsabilita' "Territorio" dello stato di previsione
del Ministero  delle  finanze,  per  l'acquisto  di  immobili,  anche
attraverso la locazione finanziaria.
  17.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'applicazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti  locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  18.  Per  il  1999,  le  unita'  previsionali di base e le funzioni
obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n.
2 alla presente legge.