Art. 4.
              (Stato di previsione del Ministero delle
                  finanze e disposizioni relative)
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle finanze, per l'anno finanziario 1999, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il
numero degli ufficiali di complemento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1999, e' stabilito in 420.
  3. Ai fini della  ripartizione  dello  stanziamento  relativo  alla
istituzione  e  al  funzionamento  dei  centri  di  servizio previsti
dall'articolo  8  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146,  iscritto
nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  "Funzionamento"  di
pertinenza del centro di responsabilita'  "Entrate"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1999,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato a  provvedere,  con  propri  decreti,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  al  trasferimento  di fondi dalla predetta
unita'  previsionale  di  base  ad  altre  del  medesimo   stato   di
previsione.
  4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
delle   finanze,   sono  indicate  le  spese  per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 1999, prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione,  di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1 dicembre
1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base
"Spese  generali  di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato  di
previsione.
  5.  Per  l'anno  1999,  ai  fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  in
materia  di  riorganizzazione  degli uffici del registro, il Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  su
proposta del Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  per  le  spese  di  funzionamento e di investimento
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra  le
unita'  previsionali  di  base  dei  Dipartimenti delle entrate e del
territorio.
  6. Per l'anno 1999  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato  e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi  dei  monopoli  medesimi  secondo  le  tariffe
vigenti,  nonche'  a  impegnare  e  a pagare le spese, ai termini del
regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla  legge
6  dicembre  1928,  n. 3474, in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).