Art. 2.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il
contenimento    dell'inquinamento    da   rumore    avente    origine
dall'esercizio  delle infrastrutture  delle  ferrovie  e delle  linee
metropolitane  di superficie,  con esclusione  delle tramvie  e delle
funicolari.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
  a)  alle  infrastrutture  esistenti,  alle loro  varianti  ed  alle
infrastrutture  di  nuova  realizzazione in  affiancamento  a  quelle
esistenti;
    b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
  3. Alle infrastrutture di cui al comma l non si applica il disposto
degli articoli 2, 6 e 7  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280
del 1 dicembre 1997.
 
           Nota all'art. 2:
            - Il testo degli articoli 2, 6  e 7 del  citato  D.P.C.M.
          14 novembre 1997, e' il seguente:
            "Art.   2 (Valori  limite di  emissione). -  1. I  valori
          limite   di emissione,  definiti  all'art.    2,  comma  1,
          lettera  e),    della legge 26 ottobre  1995, n.  447, sono
          riferiti  alle sorgenti  fisse ed  alle sorgenti mobili.
            2. I valori limite di emissione  delle  singole  sorgenti
          fisse  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge
          26 ottobre 1995,  n.  447,  sono  quelli    indicati  nella
          tabella      B   allegata   al     presente  decreto,  fino
          all'emanazione  della  specifica  norma    UNI  che   sara'
          adottata  con  le stesse procedure  del presente decreto, e
          si applicano  a tutte le aree  del   territorio   ad   esse
          circostanti,   secondo   la   rispettiva classificazione in
          zone.
            3. I rilevamenti   e le verifiche  sono    effettuati  in
          corrispondenza   degli   spazi   utilizzati  da  persone  e
          comunita'.
            4. I   valori limite  di    emissione  del  rumore  delle
          sorgenti  sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera
          d), della legge 26 ottobre 1995,  n.  447,  e  dei  singoli
          macchinari  costituenti  le  sorgenti sonore fisse, laddove
          previsto, sono  altresi'  regolamentati    dalle  norme  di
          omologazione e certificazione delle stesse".
            "Art  6  (Valori  di  attenzione)  -    1.  I  valori  di
          attenzione espressi come livelli continui equivalenti    di
          pressione  sonora  ponderata "A", riferiti al tempo a lungo
          termine (T L ) sono:
            a) se  riferiti ad  un'ora, i   valori della   tabella  C
          allegata  al  presente  decreto, aumentati di 10 dB per  il
          periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
            b)  se relativi  ai  tempi di  riferimento, i  valori  di
          cui  alla tabella C allegata al presente decreto. Il  tempo
          a  lungo termine (T L )  rappresenta il  tempo  all'interno
          del quale   si   vuole  avere    la  caratterizzazione  del
          territorio dal punto di vista della rumorosita' ambientale.
          La  lungnezza   di questo intervallo di  tempo e' correlata
          alle   variazioni dei   fattori    che  influenzano    tale
          rumorosita'    nel  lungo    termine. Il   valore   T   L ,
          multiplo  intero   del periodo   di riferimento,   e'    un
          periodo  di tempo  prestabilito  riguardante  i periodi che
          consentono la valutazione di realta' specifiche locali".
            "Art.    7  (Valori   di   qualita').   - I   valori   di
          qualita' di  cui all'art. 2, comma  1,  lettera  h),  della
          legge  26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella
          D allegata al presente decreto".