Art. 3. Fascia di pertinenza 1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocita' di progetto non superiore a 200 km/ h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, piu' vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, piu' distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B; b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocita' di progetto superiore a 200 km/h. 2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1. 3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.