Art. 3.
                         Fascia di pertinenza
  1. A partire  dalla mezzeria dei binari esterni e  per ciascun lato
sono fissate  fasce territoriali  di pertinenza  delle infrastrutture
della larghezza di:
  a) m  250 per  le infrastrutture  di cui  all'articolo 2,  comma 2,
lettera a),  e per  le infrastrutture di  nuova realizzazione  di cui
all'articolo 2,  comma 2, lettera  b), con velocita' di  progetto non
superiore a 200  km/ h. Tale fascia viene suddivisa  in due parti: la
prima,  piu' vicina  all'infrastruttura,  della larghezza  di m  100,
denominata fascia  A; la seconda, piu'  distante dall'infrastruttura,
della larghezza di m 150, denominata fascia B;
  b) m  250 per  le infrastrutture  di cui  all'articolo 2,  comma 2,
lettera b), con velocita' di progetto superiore a 200 km/h.
  2.    Per    le    aree   non    ancora    edificate    interessate
dall'attraversamento di  infrastrutture in esercizio,  gli interventi
per il rispetto dei  limiti di cui agli articoli 4 e  5 sono a carico
del titolare della concessione  edilizia rilasciata all'interno delle
fasce di pertinenza di cui al comma 1.
  3.   Nel  caso   di  realizzazione   di  nuove   infrastrutture  in
affiancamento ad una esistente, la  fascia di pertinenza si calcola a
partire dal binario esterno preesistente.