Art. 4. 
Infrastrutture di  nuova  realizzazione  con  velocita'  di  progetto
                        superiore a 200 km/h 
  1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione  con  velocita'  di
progetto superiore a 200  km/h  il  proponente  l'opera  individua  i
corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori  e
quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di  250
m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario  esterno  e
fino la larghezza del corridoio puo' essere estesa fino a 500  m  per
lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. 
  2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere  individuate  ed
adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la  via
di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre,
con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili,  l'inquinamento
acustico ascrivibile  all'esercizio  della  infrastruttura  di  nuova
realizzazione. 
  3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), i valori limite assoluti di immissione  del  rumore  prodotto  da
infrastrutture di nuova  realizzazione,  con  velocita'  di  progetto
superiore a 200 km/h sono i seguenti: 
  a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali,
case di cura e case di riposo; per le  scuole  vale  il  solo  limite
diurno; 
  b) 65 dB(A) Leq  diurno,  55  dB(A)  Leq  notturno  per  gli  altri
ricettori. 
  4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al  di  fuori  della
fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella  tabella
C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  14  novembre
1997, e' verificato con misure sugli interi  periodi  di  riferimento
diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in
corrispondenza  dei  punti  di  maggiore   esposizione,   ovvero   in
corrispondenza di altri ricettori. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i  valori  di
cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di  pertinenza,  i  valori
stabiliti nella tabella C del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 14 novembre 1997, non siano  tecnicamente  conseguibili,
ovvero qualora in  base  a  valutazioni  tecniche,  economiche  o  di
carattere ambientale  si  evidenzi  l'opportunita'  di  procedere  ad
interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il  rispetto
dei seguenti limiti: 
  a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali,  case  di  cura  e  case  di
riposo; 
    b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 
    c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 
  6. Gli interventi di cui al comma 5  verranno  attuati  sulla  base
delle valutazioni  di  una  commissione  istituita  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri  dei  trasporti  e
della sanita', che dovra' esprimersi, di intesa con le regioni  e  le
province autonome  interessate,  entro  quarantacinque  giorni  dalla
presentazione del progetto. 
  7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza,
a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di  1,5  m  dal
pavimento. 
 
           Nota all'art. 4:
            -  La tabella  C allegata al citato D.P.C.M. 14  novembre
          1997 e' la seguente:
                                                           "Tabella C
    VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - LEQ IN DB (A) (art. 3)
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   Classi di destinazione d'uso              Tempi di riferimento
        del territorio                  _____________________________
                                            diurno        notturno
                                        (06.00-22.00)   (22.00-06.00)
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I Aree particolarmente protette              50              40
II Aree prevalentemente residenziali         55              45
III Aree di tipo misto                       60              50
IV Aree di intensa attivita' umana           65              55
V Aree prevalentemente industriali           70              60
VI Aree esclusivamente industriali           70              70".
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