Art. 5. 
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione  con  velocita'  di
                  progetto non superiore a 200 km/h 
  1.  Per  le  infrastrutture  esistenti,  le   loro   varianti,   le
infrastrutture   di   nuova   realizzazione   in   affiancamento   di
infrastrutture esistenti e le infrastrutture di  nuova  realizzazione
con velocita' di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della
fascia di cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del  presente
decreto, i valori limite assoluti di immissione del  rumore  prodotto
dall'infrastruttura sono i seguenti: 
  a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali,
case di cura e case di riposo; per le  scuole  vale  il  solo  limite
diurno; 
  b) 70 dB(A) Leq  diurno,  60  dB(A)  Leq  notturno  per  gli  altri
ricettori all'interno della fascia A di cui all'articolo 3, comma  1,
lettera a); 
  c) 65 dB(A) Leq  diurno,  55  dB(A)  Leq  notturno  per  gli  altri
ricettori all'interno della fascia B di cui all'articolo 3, comma  1,
lettera a). 
  2. Il rispetto dei valori di cui al comma l e, al  di  fuori  della
fascia di pertinenza, il rispetto dei valori stabiliti nella  tabella
C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  14  novembre
1997, e' verificato con misure sugli interi  periodi  di  riferimento
diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla  stessa  ed
in corrispondenza  dei  punti  di  maggiore  esposizione,  ovvero  in
corrispondenza di altri ricettori. 
  3. Qualora i valori di cui al comma l e, al di fuori  della  fascia
di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella  C  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, non siano
tecnicamente conseguibili,  ovvero  qualora  in  base  a  valutazioni
tecniche,  economiche  o  di   carattere   ambientale   si   evidenzi
l'opportunita' di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve
essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti: 
  a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali,  case  di  cura  e  case  di
riposo; 
    b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 
    c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole. 
  4. Gli interventi di cui al comma 3  verranno  attuati  sulla  base
della valutazione  di  una  commissione  istituita  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri  dei  trasporti  e
della navigazione e della sanita', che dovra' esprimersi,  di  intesa
con  le  regioni  e   le   province   autonome   interessate,   entro
quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto. 
  5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza,
a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di  1,5  m  dal
pavimento. 
  6. I valori limite di cui ai commi l e 3 devono  essere  conseguiti
mediante l'attivita' pluriennale  di  risanamento,  con  l'esclusione
delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocita' di progetto
non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova realizzazione
realizzate in  affiancamento  di  infrastrutture  esistenti  e  delle
varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti  hanno
validita' immediata. In via prioritaria  l'attivita'  di  risanamento
dovra' essere attuata all'interno della intera fascia  di  pertinenza
per scuole, ospedali, case di cura e case di  riposo  e,  all'interno
della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con  le  modalita'  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma  5,
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia  A,  le
rimanenti attivita' di risanamento saranno armonizzate con i piani di
cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione
degli stessi. 
 
           Note all'art. 5:
            -  Per quanto   concerne la tabella C allegata al  citato
          D.P.C.M. 14 novembre 1997, si veda in nota all'art. 4.
            - Il testo dell'art. 3,  comma    1,  lettera  i),  della
          citata legge n.  447/1995, e' il seguente:
             "1. Sono di competenza dello Stato:
              a)-h) (Omissis);
            i)    l'adozione    di    piani    pluriennali  per    il
          contenimento  delle emissioni   sonore prodotte   per    lo
          svolgimento   di servizi  pubblici essenziali  quali  linee
          ferroviarie,  metropolitane,  autostrade  e strade  statali
          entro  i  limiti  stabiliti  per  ogni specifico sistema di
          trasporto, ferme  restando  le  competenze  delle  regioni,
          delle  province  e   dei comuni,  e tenendo  comunque conto
          delle disposizioni  di cui all'art.  155  del   D.Lgs.   30
          aprile 1992,  n.  285,  e  successive modificazioni".
            - Il testo  dell'art. 10, comma 5, della citata  legge n.
          447/1995, e' il seguente:
            "5.  In deroga a quanto previsto  ai precedenti commi, le
          societa' e gli enti    gestori  di  servizi    pubblici  di
          trasporto  o   delle relative infrastrutture, ivi  comprese
          le autostrade, nel  caso di superamento dei  valori di  cui
          al comma  2, hanno  l'obbligo  di predisporre  e presentare
          al  comune  piani  di contenimento  ed   abbattimento   del
          rumore,  secondo    le  direttive  emanate  dal    Ministro
          dell'ambiente con proprio decreto entro  un anno dalla data
          di entrata   in vigore della presente  legge.  Essi  devono
          indicare  tempi  di  adeguamento, modalita' e costi  e sono
          obbligati ad  impegnare, in via ordinaria,  una quota fissa
          non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti
          per le attivita' di manutenzione  e di potenziamento  delle
          infrastrutture  stesse  per    l'adozione  di interventi di
          contenimento ed abbattimento del   rumore.    Per    quanto
          riguarda     l'ANAS   la   suddetta   quota  e' determinata
          nella  misura dell'1,5  per cento  dei fondi   di  bilancio
          previsti    per le   attivita'  di manutenzione.  Nel  caso
          dei    servizi  pubblici  essenziali,    i  suddetti  piani
          coincidono  con quelli  di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          i); il controllo  del  rispetto  della  loro  attuazione  e
          demandato al Ministero dell'ambiente".
            -    Il testo   dell'art.   7   della citata   legge   n.
          447/1995 e'  il seguente:
            "Art.  7  (Piani  di  risanamento  acustico).  -  1.  Nel
          caso  di superamento  dei valori   di attenzione    di  cui
          all'art.  2,   comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di
          cui all'art. 4, comma 1, lettera a),   ultimo periodo,    i
          comuni    provvedono all'adozione  di piani  di risanamento
          acustico,  assicurando  il coordinamento   con   il   piano
          urbano    del traffico  di cui  al  D.Lgs. 30  aprile 1992,
          n. 285,  e successive   modificazioni,   e   con   i  piani
          previsti    dalla    vigente  legislazione    in    materia
          ambientale.  I  piani  di risanamento  sono approvati   dal
          consiglio    comunale.  I   piani comunali   di risanamento
          recepiscono  il contenuto  dei  piani  di cui  all'art.  3,
          comma  1, lettera i), e all'art. 10, comma 5.
            2.  I piani  di  risanamento  acustico di  cui  al  comma
          1  devono contenere:
            a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumori
          presenti, incluse le   sorgenti mobili,   nelle  zone    da
          risanare    individuate  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 1,
          lettera a);
            b)  l'individuazione   dei   soggetti   a   cui   compete
          l'intervento;
            c) l'indicazione delle  priorita', delle modalita' e  dei
          tempi per il risanamento;
            d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
            e)    le  eventuali    misure    cautelari  a   carattere
          d'urgenza per   la  tutela  dell'ambiente  e  della  salute
          pubblica.
            3.    In   caso di  inerzia  del  comune ed  in  presenza
          di gravi  e particolari problemi di inquinamento  acustico,
          all'adozione  del  piano si  provvede, in  via sostitutiva,
          ai  sensi dell'art.  4, comma  1, lettera b).
            4. Il piano di risanamento di  cui al  presente  articolo
          puo'  essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al
          comma 1, anche al  fine  di  perseguire  i  valori  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera h).
            5.  Nei  comuni con popolazione superiore a cinquantamila
          abitanti la giunta comunale presenta al consiglio  comunale
          una  relazione  biennale sullo stato  acustico del  comune.
          Il   consiglio  comunale    approva  la  relazione    e  la
          trasmette    alla    regione ed   alla   provincia per   le
          iniziative  di competenza.  Per i  comuni  che adottano  il
          piano   di risanamento di   cui al   comma  1,    la  prima
          relazione  e'    allegata  al piano stesso.   Per gli altri
          comuni, la prima relazione   e'  adottata  entro  due  anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".