Art. 6.
                     Limiti massimi di emissione
             per materiale rotabile di nuova costruzione
  1. I  valori limite  di emissione LAmax  del materiale  rotabile di
nuova costruzione  sono riportati negli  allegati A e B  del presente
decreto,  di cui  costituiscono  parte integrante;  tali valori  sono
misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero,
a 3,5 m sul piano del ferro.
  2. Il materiale rotabile e'  sottoposto a verifica, almeno ogni sei
anni,   per  accertarne   la  rispondenza   alla  certificazione   di
omologazione  ai  fini  acustici.   Per  il  materiale  rotabile  con
velocita' di esercizio superiore a 200  km/h la verifica di cui sopra
deve essere  effettuata ogni cinque anni.  La relativa documentazione
deve  essere  disponibile  per  eventuali controlli  da  parte  delle
agenzie  regionali  per la  protezione  dell'ambiente  e degli  altri
organi competenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 novembre 1998
                              SCALFARO
                                  D'Alema, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Ronchi, Ministro dell'ambiente
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Treu,   Ministro  dei  trasporti  e
                                  della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998
  Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 11