Art. 6. Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione 1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro. 2. Il materiale rotabile e' sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocita' di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro dell'ambiente Bindi, Ministro della sanita' Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1998 Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 11