Allegato A 1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocita' di 250 km/h che entra in servizio dal 1 gennaio 2002 e' fissato ad 88 dB LAmax. 2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio dal l gennaio 2002 sono i seguenti: a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 250 km/h, LAmax = 90 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 250 km/h, LAmax = 88 dB; b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 83 dB; c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 160 km/h, LAmax = 90 dB; d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 90 km/h, LAmax = 84 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocita' di 90 km/h, LAmax = 89 dB; e) per le locomotive diesel ad una velocita' di 80 km/h, LAmax = 88 dB; f) per le automotrici ad una velocita' di 80 km/h, LAmax = 83 dB.