Art. 2 
             Oneri indiretti in materia di autotrasporto 
 
  1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  8
agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a  lire  35.500  e
lire 71.000 per il periodo di  imposta  relativo  all'anno  1998.  Il
relativo onere e' determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999. 
  2. Al fine di ottimizzare le misure di  sicurezza  e  contenere  il
rilevante fenomeno infortunistico, i premi  INAIL  per  i  dipendenti
delle imprese di autotrasporto in conto di terzi  sono  rideterminati
per il 1999 nei  limiti  di  lire  40  miliardi.  I  minori  introiti
derivanti dall'applicazione del  presente  articolo  sono  rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi,  per  l'anno  1999,  dietro
presentazione di apposita rendicontazione. 
  3. Per l'anno 1999 e' assegnato al  comitato  centrale  per  l'albo
degli  autotrasportatori  l'importo  di  lire  140  miliardi  per  la
protezione ambientale e per la sicurezza  della  circolazione,  anche
con riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da  realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle  stesse.  Il
Ministro dei trasporti e della  navigazione,  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive
per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo,
tenendo  conto  dei  criteri  definiti  con   precedenti   interventi
legislativi in materia. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
complessivamente a lire 140  miliardi  per  l'anno  1998  e  lire  81
miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per
l'anno 1998, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della   programmazione   economica,   per   l'anno   1998,   all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per  l'anno
1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica,  per  l'anno  1999,  all'uopo  parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero  del  trasporti  e
della navigazione.