Art. 3. Con successivo decreto si provvedera' ad integrare la graduatoria di cui al precedente art. 2 con ulteriori 4 unita' da ammettere obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorita' determinato ai sensi dell'art. 3, punto 5, lettere a), b), c) e d), del decreto ministeriale 21 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998. Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 1998 Il direttore generale: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 212