Art. 3.
  Con successivo  decreto si provvedera' ad  integrare la graduatoria
di  cui al  precedente art.  2 con  ulteriori 4  unita' da  ammettere
obbligatoriamente al ritiro secondo l'ordine di priorita' determinato
ai sensi dell'art. 3,  punto 5, lettere a), b), c)  e d), del decreto
ministeriale 21  luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
181 del 5 agosto 1998.
  Il  presente  decreto, trasmesso  all'organo  di  controllo per  la
registrazione,   e'  pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 novembre 1998
                                      Il direttore generale: Ambrosio
Registrato alla  Corte dei  conti il  9 dicembre  1998 Registro  n. 2
  Politiche agricole, foglio n. 212