IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992, relativo alla protezione  delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di origine  deiprodotti agricoli  ed alimentari  e, in
particolare, l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento  della Commissione CE n.  1107/96del 12 giugno
1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,
fra le altre, della denominazione  di origine protetta "Taleggio" nel
quadro della  procedura di cui  all'art. 17 del regolamento  (CEE) n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo n.  143 del 4 giugno 1997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
  Vista la legge n. 128 del  24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento  di obblighi  derivanti dalla  appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'   europee  -   legge  comunitaria  1995-1997   ed  in
particolare l'art.  53, il  quale contiene apposite  disposizioni sui
controlli  e  vigilanza  sulle denominazioni  protette  dei  prodotti
agricoli  e alimentari  istituendo  un albo  degli organismi  privati
autorizzati  con  decreto del  Ministero  per  le politiche  agricole
sentite le regioni;
  Visto il comma  1 del suddetto art. 53 della  legge n. 128/1998, il
quale individua  nel Ministero per le  politiche agricole l'autorita'
nazionale  preposta al  coordinamento dell'attivita'  di controllo  e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera b), del
citato art. 53 della legge n. 128/1998, da parte del consorzio tutela
Taleggio, con la  quale il suddetto consorzio, quale  soggetto che ha
svolto in  conformita' alla  normativa nazionale  sulle denominazioni
giuridicamente  protette  funzioni  di   controllo  e  vigilanza,  ha
indicato quale  organismo privato  a svolgere attivita'  di controllo
sulla  denominazione   di  origine   protetta  di  che   trattasi  il
"Certiprodop  -  Societa'  di certificazione  prodotti  alimentari  a
r.l.", con sede in Bergamo, via Casalino n. 5/H;
  Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
  Considerato  che  le  richieste   di  autorizzazione  ai  controlli
presentate  ai sensi  del citato  comma 7,  lettera b),  dell'art. 53
della  legge  n. 128/1998  al  Ministero  per le  politiche  agricole
debbono rispondere ai requisiti  previsti dal decreto ministeriale 29
maggio 1998,  n. 61782,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 14
luglio 1998,  n. 162, con particolare  riguardo all'adempimento delle
condizioni stabilite  dalle norme EN  45011 da parte  degli organismi
privati autorizzati;
  Considerato che  il Ministero per  le politiche agricole,  ai sensi
del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si e' avvalso
del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale
n. 61621 del 25 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
1 agosto 1998, n. 178;
  Considerato  che  il Ministero  per  le  politiche agricole,  quale
autorita' nazionale competente, previa acquisizione di documentazione
aggiuntiva  trasmessa  dall'organismo  di controllo  privato  di  che
trattasi, ha  riscontrato la rispondenza dell'organismo  di controllo
"Certiprodop  -  Societa'  di certificazione  prodotti  alimentari  -
S.r.l."  ai requisiti  di cui  al  comma 2,  art. 53  della legge  n.
128/1998,  per la  successiva autorizzazione  ed iscrizione  all'albo
previsto al comma 6 della legge medesima;
  Considerato che  le decisioni  concernenti le  autorizzazioni degli
organismi di  controllo privati  di cui  all'art. 10  del regolamento
(CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni,  in quanto autorita' nazionale preposta
al coordinamento  dell'attivita' di  controllo ai  sensi del  comma 1
dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
  Ritenuto pertanto di procedere  all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione dell'organismo di controllo "Certiprodop - Societa' di
certificazione prodotti  alimentari a  r.l." per la  denominazione di
origine protetta "Taleggio"  ai sensi del comma 1  dell'art. 53 della
legge  n.  128/1998 e  conseguente  iscrizione  presso l'"Albo  degli
organismi  di  controllo  privati  per la  denominazione  di  origine
protetta (DOP) e la indicazione  geografica protetta (IGP)" di cui al
comma 6 della suddetta legge;
  Visto  il  decreto  legislativo  31   marzo  1998,  n.  80,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  privato  di  controllo   "Certiprodop  -  Societa'  di
certificazione  prodotti alimentari  a r.l.",  in seguito  denominato
"Certiprodop S.r.l.",  con sede in  Bergamo, via Casalino n.  5/H, e'
autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998
ad  espletare le  funzioni  di controllo  previste  dall'art. 10  del
regolamento (CEE) del Consiglio n.  2081/1992 per la denominazione di
origine "Taleggio",  registrata in ambito europeo  come denominazione
di origine  protetta "Taleggio" con regolamento  della Commissione CE
n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
  Per  gli effetti  di tale  autorizzazione l'organismo  di controllo
"Certiprodop  S.r.l."  e'  iscritto   all'"Albo  degli  organismi  di
controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la
indicazione geografica protetta (IGP)", istituito presso il Ministero
per le politiche agricole.