IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di  funzioni e compiti amministrativi  alle regioni e
agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
  Visto  il decreto  legislativo 23  dicembre 1997,  n. 469,  recante
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di  mercato del lavoro,  a norma  dell'art. 1 della  legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto,  in  particolare, l'art.  7,  comma  1, del  citato  decreto
legislativo che  prevede, ai sensi  dell'art. 7,  commi 1 e  2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, l'adozione, entro centoventi giorni dalla
data  di  entrata in  vigore  del  decreto legislativo  medesimo,  di
decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  al  fine  di
individuare, in via generale, i  beni e le risorse finanziarie, umane
e strumentali da  trasferire, ivi compresa la  cessione dei contratti
ancora   in  corso,   nonche'  le   modalita'  e   le  procedure   di
trasferimento;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Acquisito il parere espresso  dalla commissione parlamentare di cui
all'art. 5  della citata  legge n.  59 del 1997  nella seduta  del 30
settembre 1998;
  Acquisito il parere espresso  dalla conferenza unificata, istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta
del 30 luglio 1998;
  Sentiti  il Ministro  del  lavoro e  della  previdenza sociale,  il
Ministro  della funzione  pubblica e  per gli  affari regionali  e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                     Trasferimento del personale
  1. Il  contingente del 70  per cento del personale  appartenente ai
ruoli  del  Ministero  del  lavoro e  della  previdenza  sociale,  in
servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro (ex uffici  regionali e provinciali del lavoro
e della massima occupazione) -  settore politiche del lavoro, nonche'
in servizio  presso le sezioni  circoscrizionali per l'impiego  ed il
collocamento  in  agricoltura  e  presso l'ufficio  speciale  per  il
collocamento dei  lavoratori dello spettacolo  - sede di Roma  e sedi
decentrate,  pari a  6.176 unita',  e' ripartito  tra le  regioni, ai
sensi e per glieffetti dell'art. 7,  comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 dicembre  1997, n. 469, tenuto  conto delle variazioni
intervenute a  seguito delle cessazioni dal  servizio, fermo restando
quanto previsto dall'art. 8, comma  2, e nell'ambito delle funzioni e
dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.
  2. Il  personale da  assumere presso gli  uffici del  Ministero del
lavoro e  della previdenza  sociale di  cui al comma  1, in  esito al
concorso per assistenti sociali bandito  nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - del 7 settembre  1990, n. 71, e quello comandato dal
Ministero dei  beni culturali,  previa intesa tra  le amministrazioni
interessate, ha  facolta' di presentare domanda  per il trasferimento
alle regioni, nell'ambito della percentuale di cui al citato comma 1.
  3. La percentuale di trasferimento di  cui al comma 1 puo' variare,
nella  misura   non  superiore  al   5  per  cento,   anche  operando
compensazioni territoriali.