Art. 10.
                    Sistema informativo del lavoro
  1.  In attuazione  di quanto  previsto  dall'art. 7,  comma 1,  del
citato  decreto legislativo  n. 469  del 1997,  le risorse  hardware,
software e  le infrastrutture di  rete in dotazione alle  agenzie per
l'impiego,  alle   sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego   ed  il
collocamento  in  agricoltura  sono  trasferite  alle  regioni.  Sono
portati a compimento i corsi  di formazione all'utilizzo dei prodotti
di automazione di  ufficio in atto alla data  del trasferimento anche
nei confronti del personale trasferito.
  2. Fermo  restando che il  Ministero del lavoro e  della previdenza
sociale esercita i diritti esclusivi  sul software applicativo di sua
proprieta' o  comunque acquisito nell'ambito del  sistema informativo
lavoro, alle regioni viene concesso il diritto di utilizzazione dello
stesso.  Le attivita'  di  manutenzione  adeguativa, migliorativa  ed
evolutiva del software applicativo  sono realizzate dal Ministero del
lavoro  e della  previdenza sociale  con oneri  a carico  del proprio
bilancio, secondo  le direttive  dell'organo tecnico di  cui all'art.
11,  comma 8,  del citato  decreto legislativo  n. 469  del 1997.  Le
regioni  e  gli enti  locali  possono  provvedere autonomamente  allo
sviluppo di  parti del sistema,  nel quadro degli  indirizzi generali
definiti dal citato organo tecnico.
  3. In attesa della realizzazione della rete unitaria della pubblica
amministrazione, il sistema informativo  lavoro si avvale dei servizi
della rete  integrata INPS/INAIL/Ministero delle finanze,  restando a
carico del  Ministero del lavoro  e della previdenza sociale  i costi
relativi ai  canoni di abbonamento  e di  accesso dei nodi  alla rete
suddetta.  Sono a  carico delle  regioni tutti  gli oneri  dovuti per
circuiti di collegamento  ai nodi della rete delle  strutture e degli
uffici periferici.
  4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e
delle  infrastrutture  di  rete,  sono  attribuite  alle  regioni  le
attivita'  di manutenzione  e di  conduzione degli  impianti, secondo
quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 469
del 1997.