Art. 2. Permanenza nei ruoli del Ministero 1. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonche' in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi decentrate, pari a 2.642 unita', permane nei ruoli del Ministero in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato e alle qualifiche o aree di appartenenza. 2. Al predetto contingente si accede su domanda dei soggetti interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. La percentuale di cui al comma 1 puo' variare, nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.