Art. 2.
                  Permanenza nei ruoli del Ministero
  1. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del
Ministero del  lavoro e  della previdenza  sociale, in  servizio alla
data del 30  giugno 1997 presso le direzioni  regionali e provinciali
del  lavoro (ex  uffici regionali  e provinciali  del lavoro  e della
massima  occupazione)  - settore  politiche  del  lavoro, nonche'  in
servizio  presso  le sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego ed  il
collocamento  in  agricoltura  e  presso l'ufficio  speciale  per  il
collocamento dei  lavoratori dello spettacolo  - sede di Roma  e sedi
decentrate, pari a  2.642 unita', permane nei ruoli  del Ministero in
relazione alle funzioni e ai compiti  che rimangono allo Stato e alle
qualifiche o aree di appartenenza.
  2.  Al  predetto contingente  si  accede  su domanda  dei  soggetti
interessati  da   presentare  entro  trenta  giorni   dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  3. La percentuale di cui al  comma 1 puo' variare, nella misura non
superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.