Art. 3.
                        Graduatoria regionale
  1. Il Ministero  del lavoro e della previdenza  sociale, nei trenta
giorni successivi  alla scadenza  del termine di  presentazione della
domanda di cui all'art. 2  del presente decreto, qualora le richieste
risultino superiori  o inferiori  al contingente come  determinato ai
sensi del medesimo  articolo, nel rispetto dei principi  di parita' e
pari opportunita' uomodonna, non discriminazione e tutela dei diritti
delle  persone  handicappate,  predispone una  graduatoria  regionale
sulla base dei  criteri di priorita', rilevabili  anche d'ufficio, di
cui agli allegati 1 e 2  del presente decreto del quale costituiscono
parte integrante  e sostanziale  e che recepiscono  i criteri  per la
formazione delle  graduatorie fissati dagli accordi  tra il Ministero
del lavoro e  della previdenza sociale e  le organizzazioni sindacali
nazionali, stipulati il 12 febbraio  1998 per il personale inquadrato
in  livelli  e   il  19  maggio  1998  per   il  personale  dell'area
dirigenziale.  A   quest'ultimo  si  applicano  i   medesimi  criteri
professionali individuati per il  personale inquadrato in livelli, di
cui ai citati allegati, con esclusione dei punti 1 e 2, in quanto non
compatibili.