Art. 3. Graduatoria regionale 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 2 del presente decreto, qualora le richieste risultino superiori o inferiori al contingente come determinato ai sensi del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di parita' e pari opportunita' uomodonna, non discriminazione e tutela dei diritti delle persone handicappate, predispone una graduatoria regionale sulla base dei criteri di priorita', rilevabili anche d'ufficio, di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto del quale costituiscono parte integrante e sostanziale e che recepiscono i criteri per la formazione delle graduatorie fissati dagli accordi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali nazionali, stipulati il 12 febbraio 1998 per il personale inquadrato in livelli e il 19 maggio 1998 per il personale dell'area dirigenziale. A quest'ultimo si applicano i medesimi criteri professionali individuati per il personale inquadrato in livelli, di cui ai citati allegati, con esclusione dei punti 1 e 2, in quanto non compatibili.