Art. 4. M o b i l i t a' 1. Il personale che, a seguito della ripartizione di cui all'art. 1, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari, e' mantenuto in servizio prioritariamente nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con gli enti interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 1 che, entro tre anni dalla data del trasferimento, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli enti destinatari, previa intesa con gli enti interessati, puo' chiedere di essere riammesso in servizio prioritariamente nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove sussistano carenze di organico relative alle qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato.