Art. 4.
                           M o b i l i t a'
  1. Il personale  che, a seguito della ripartizione  di cui all'art.
1,   risulti  in   eccedenza  rispetto   ai  fabbisogni   degli  enti
destinatari, e' mantenuto in  servizio prioritariamente nei ruoli del
Ministero del  lavoro e della  previdenza sociale, previa  intesa con
gli   enti   interessati,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative.
  2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 1 che, entro tre anni
dalla  data  del  trasferimento,  risulti in  eccedenza  rispetto  ai
fabbisogni  degli  enti  destinatari,  previa  intesa  con  gli  enti
interessati,   puo'  chiedere   di  essere   riammesso  in   servizio
prioritariamente  nei   ruoli  del  Ministero  del   lavoro  e  della
previdenza sociale, ove sussistano  carenze di organico relative alle
qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato.