Art. 5. Agenzie per l'impiego 1. Il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego, assunto con contratto di diritto privato, pari a 484 unita' alla data del 30 giugno 1997, e' interamente trasferito alle regioni, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro. Detto personale e' cosi' suddiviso: Veneto, 28; Lombardia, 44; Piemonte, 35; Liguria, 36; Emilia-Romagna, 35; Toscana, 35; Lazio, 43; Umbria, 23; Marche, 28; Abruzzo, 26; Molise, 18; Basilicata, 26; Campania, 43; Puglia, 28; Calabria, 36.