Art. 5.
                        Agenzie per l'impiego
  1.  Il  personale in  servizio  presso  le agenzie  per  l'impiego,
assunto con contratto di diritto privato, pari a 484 unita' alla data
del 30 giugno 1997, e' interamente trasferito alle regioni, fino alla
scadenza del relativo  contratto di lavoro. Detto  personale e' cosi'
suddiviso:
   Veneto, 28;
   Lombardia, 44;
   Piemonte, 35;
   Liguria, 36;
   Emilia-Romagna, 35;
   Toscana, 35;
   Lazio, 43;
   Umbria, 23;
   Marche, 28;
   Abruzzo, 26;
   Molise, 18;
   Basilicata, 26;
   Campania, 43;
   Puglia, 28;
   Calabria, 36.