Art. 7. Inserimento nei ruoli 1. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'applicazione delle dinamiche retributive del comparto in cui e' collocato il personale trasferito, al personale stesso e' garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e indennita' di amministrazione). 2. Le voci retributive di cui al comma 1, o altre similari, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioniautonomie locali vigente al momento del trasferimento, sono corrisposte per gli importi eventualmente superiori a quelli gia' goduti. 3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire sono determinate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine, anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.