Art. 7.
                        Inserimento nei ruoli
  1. Ai sensi della  normativa vigente, ferma restando l'applicazione
delle  dinamiche retributive  del  comparto in  cui  e' collocato  il
personale trasferito, al personale stesso e' garantito il trattamento
economico fisso  e continuativo  in godimento  (stipendio, indennita'
integrativa  speciale,  retribuzione   individuale  di  anzianita'  e
indennita' di amministrazione).
  2.  Le voci  retributive  di  cui al  comma  1,  o altre  similari,
previste dal  contratto collettivo  nazionale di lavoro  del comparto
del personale  delle regioniautonomie  locali vigente al  momento del
trasferimento,  sono   corrisposte  per  gli   importi  eventualmente
superiori a quelli gia' goduti.
  3. Le risorse finanziarie relative  al personale da trasferire sono
determinate con i  decreti del Presidente del  Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 8, con riferimento alle singole posizioni retributive
maturate  all'atto del  trasferimento. Si  tiene conto,  a tal  fine,
anche degli oneri correlati  al trattamento economico accessorio, per
il personale non dirigenziale, e  alla retribuzione di posizione e di
risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con
le corrispondenti  voci del trattamento fisso  e continuativo vigente
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.