Art. 8.
        Individuazione delle risorse strumentali e finanziarie
  1. Tenuto conto delle effettive unita' di personale trasferito, ivi
compreso quello indicato nell'art. 5, il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  con i  decreti di  cui all'art.  7, comma  6, del  decreto
legislativo  n. 469  del 1997,  individua le  risorse strumentali,  i
contratti  in  corso, ad  eccezione  di  quelli riferiti  ai  sistemi
informativi lavoro di  cui all'art. 10 dei  presente decreto, nonche'
le  risorse finanziarie  relative all'espletamento  delle funzioni  e
compiti  conferiti;  determina i  criteri  di  riparto delle  risorse
finanziarie  e  il conseguente  trasferimento  sulla  base di  quanto
stabilito dall'art.  7, comma 8,  del decreto legislativo n.  469 del
1997  e  dispone  inoltre  il trasferimento  del  personale  e  delle
relative  risorse  strumentali  alle   regioni  e  direttamente  alle
province di appartenenza del personale stesso.
  2. Con i  decreti di cui al comma 1,  tenuto conto delle variazioni
intervenute sui contingenti  di cui agli articoli 1 e  2 del presente
decreto, in  relazione alle cessazioni dal  servizio verificatesi tra
il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento, il Presidente
del Consiglio dei Ministri  individua le risorse finanziarie connesse
alle suddette cessazioni  e dispone la loro ripartizione  fra Stato e
regioni secondo le medesime percentuali fissate negli articoli 2 e 1.