Art. 8. Individuazione delle risorse strumentali e finanziarie 1. Tenuto conto delle effettive unita' di personale trasferito, ivi compreso quello indicato nell'art. 5, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con i decreti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 469 del 1997, individua le risorse strumentali, i contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10 dei presente decreto, nonche' le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni e compiti conferiti; determina i criteri di riparto delle risorse finanziarie e il conseguente trasferimento sulla base di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 469 del 1997 e dispone inoltre il trasferimento del personale e delle relative risorse strumentali alle regioni e direttamente alle province di appartenenza del personale stesso. 2. Con i decreti di cui al comma 1, tenuto conto delle variazioni intervenute sui contingenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi tra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie connesse alle suddette cessazioni e dispone la loro ripartizione fra Stato e regioni secondo le medesime percentuali fissate negli articoli 2 e 1.