Art. 9. Successione nei contratti 1. Ai contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10, subentrano le regioni, previo consenso delle parti contraenti, fino alla scadenza dei contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data di effettivo trasferimento, nonche' il contenzioso in essere alla predetta data.