Art. 9.
                      Successione nei contratti
  1.  Ai contratti  in  corso,  ad eccezione  di  quelli riferiti  ai
sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10, subentrano le regioni,
previo  consenso  delle  parti  contraenti, fino  alla  scadenza  dei
contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale  gli obblighi contrattuali esistenti  alla data di
effettivo  trasferimento,  nonche'  il  contenzioso  in  essere  alla
predetta data.