IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto il  trattato che  istituisce la Comunita'  economica europea,
ratificato  con la  legge  14  ottobre 1957,  n.  1203, come  risulta
modificato dal trattato sull'Unione  europea, ratificato con la legge
3 novembre 1992, n. 454, ed in particolare l'art. 109L, quarto comma,
che prevede che il Consiglio dell'Unione europea, alla data di inizio
della terza  fase, adotta i tassi  di conversione ai quali  le monete
degli  Stati  membri  sono  irrevocabilmente  vincolate  e  il  tasso
irrevocabilmente fissato al quale l'ecu  viene a sostituirsi a queste
valute;
  Visto il  regolamento del Consiglio dell'Unione  europea n. 1103/97
del 17 giugno 1997 relativo  a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro ed  in particolare  l'art. 2  che stabilisce  che qualunque
riferimento all'ecu  e' sostituito da  un riferimento all'euro  ad un
tasso di un euro per un ecu;
  Visto il  regolamento del  Consiglio dell'Unione europea  n. 974/98
del  3   maggio  1998  relativo  all'introduzione   dell'euro  ed  in
particolare l'art.  2 che  stabilisce che a  decorrere dal  1 gennaio
1999, la  moneta degli  Stati membri  partecipanti e'  l'euro nonche'
l'art.  3  che  stabilisce  che   l'euro  sostituisce,  al  tasso  di
conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante;
  Considerato  che,  in base  alla  decisione  del Consiglio  europeo
tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio
1999 il  nuovo debito pubblico  negoziabile sara' emesso  dagli Stati
partecipanti in unita' euro;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare   le   disposizioni   del  titolo   V,   riguardanti   la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato  per l'anno finanziario 1998 e del
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;
  Visti i propri decreti in data 24 settembre, 26 ottobre 1998, con i
quali e' stata disposta l'emissione  delle prime quattro tranches dei
certificati di credito del Tesoro  al portatore della durata di sette
anni, con godimento 1 ottobre 1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di una quinta tranche  dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con
godimento  1  ottobre   1998,  della  durata  di   sette  anni,  fino
all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.
  I  certificati sono  emessi  senza indicazione  di  prezzo base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.