Art. 2.
  Il tasso  d'interesse semestrale lordo, relativo  ai certificati di
credito di cui  al precedente art. 1,  verra' determinato aggiungendo
15 centesimi  di punto  al tasso di  rendimento semestrale  lordo dei
buoni ordinari del  Tesoro con scadenza a sei mesi,  arrotondato ai 5
centesimi piu' vicini, relativo all'asta  tenutasi alla fine del mese
di  settembre  per  la  semestralita'  dal  1  ottobre  al  1  aprile
successivo e alla  fine del mese di marzo per  la semestralita' dal 1
aprile al 1 ottobre successivo.
  Il tasso di rendimento semestrale lordo  dei BOT a sei mesi e' pari
alla differenza  tra il valore di  rimborso (100) e il  prezzo d'asta
dei BOT  medesimi divisa  per il prezzo  stesso, moltiplicato  per il
rapporto percentuale tra 182,5 ed  il numero dei giorni effettivi che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
  in caso di asta non competitiva,  al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota;
  in caso  di asta  competitiva, alla media  dei prezzi  d'asta delle
offerte   risultate  aggiudicatarie,   ponderata   per  le   relative
quantita'.
  Qualora in uno  dei mesi di riferimento sopra  indicati non vengano
offerti all'asta  BOT a sei  mesi, il tasso di  rendimento semestrale
lordo  considerato   per  il   calcolo  delle   semestralita'  verra'
determinato  dividendo   per  due  la  media   aritmetica  dei  tassi
d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice
(con base  trecentosessantacinque giorni), relativi ai  BOT di durata
trimestrale  e  annuale offerti  alle  aste  tenutesi alla  fine  dei
suindicati mesi di riferimento.
  Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o
annuale,   detto  tasso   di  rendimento   semestrale  lordo   verra'
determinato con riferimento  al tasso di interesse  annuale lordo del
solo parametro disponibile.
  Qualora in uno dei mesi  di riferimento non venga effettuata alcuna
asta di BOT, il tasso  di rendimento semestrale lordo considerato per
il  calcolo delle  semestralita'  sara' pari  al  tasso semestrale  -
calcolato in regime  di capitalizzazione semplice e  arrotondato ai 5
centesimi piu'  vicini - che, a  norma del secondo comma  dell'art. 2
del citato  decreto legislativo  n. 213 del  1998, sara'  adottato in
sostituzione  del tasso  Ribor (Rome  Interbank Offered  Rate) a  sei
mesi, e che verra' rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la
decorrenza della semestralita'. La sostituzione verra' dichiarata con
apposito  decreto del  Ministero  del tesoro,  del  bilancio e  della
programmazione economica, sentita la Banca d'Italia.
  Il  tasso  d'interesse  semestrale   lordo  verra'  reso  noto  con
comunicato  stampa  e  verra'  accertato  con  apposito  decreto  del
Ministero del  tesoro, da  pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.