Art. 2. Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di settembre per la semestralita' dal 1 ottobre al 1 aprile successivo e alla fine del mese di marzo per la semestralita' dal 1 aprile al 1 ottobre successivo. Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT. Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari: in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantita'. Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento. Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile. Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' sara' pari al tasso semestrale - calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini - che, a norma del secondo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, sara' adottato in sostituzione del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, e che verra' rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralita'. La sostituzione verra' dichiarata con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Banca d'Italia. Il tasso d'interesse semestrale lordo verra' reso noto con comunicato stampa e verra' accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.