Art. 8.
  L'esecuzione   delle  operazioni   relative  al   collocamento  dei
certificati  di credito  del Tesoro  di  cui al  presente decreto  e'
affidata alla Banca d'Italia.
  I  rapporti tra  il Tesoro  e  la Banca  d'Italia conseguenti  alle
operazioni   in   parola   sono  regolati   dalle   norme   contenute
nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  I  rapporti   tra  il   Tesoro  e   la  Banca   d'Italia  correlati
all'effettuazione delle aste tramite  la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso
sara'  riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,   sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.
  Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti
all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.