Art. 9.
  Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono
contenere  l'indicazione   dell'importo  dei  certificati   che  essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi indicati  dagli operatori  devono variare  di un  importo
minimo  di un  centesimo  di euro;  eventuali  variazioni di  importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non deve  essere  inferiore  a 500.000  euro  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte  di  ammontare  non  multiplo
dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.