Art. 14. Il 7 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione lira/euro fissato irrevocabilmente dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 109L, quarto comma, del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, entrambi citati nelle premesse, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 96 giorni. La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.