Art. 14.
  Il 7 gennaio 1999 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione di  tesoreria provinciale  di Roma,  il controvalore  in lire
italiane del capitale nominale dei buoni denominati in euro assegnati
al  prezzo  di  aggiudicazione  d'asta,   sulla  base  del  tasso  di
conversione   lira/euro   fissato  irrevocabilmente   dal   Consiglio
dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'art. 109L,  quarto  comma,  del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con
la  legge 14  ottobre 1957,  n.  1203, come  modificato dal  trattato
sull'Unione europea, ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454,
entrambi citati nelle premesse, unitamente  al rateo di interesse del
4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 96 giorni.
  La predetta sezione di  tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate  quietanze   di  entrata   al  bilancio  dello   Stato,  con
imputazione al capo X, capitolo  5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1),  per l'importo relativo al  controvalore dell'emissione,
ed al  capitolo 3242 (unita'  previsionale di base 6.2.6)  per quello
relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.