LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Vista  la  legge 23  dicembre  1996,  n.  648, di  conversione  del
decreto-legge 21  ottobre 1996, n.  536, relativo alle misure  per il
contenimento della  spesa farmaceutica e la  determinazione del tetto
di spesa per l'anno 1996,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300
del 23 dicembre 1996;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il
recepimento  delle direttive  della  Comunita'  economica europea  in
materia   di  specialita'   medicinali,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione
della  direttiva  93/39/CEE,  che modifica  le  direttive  65/65/CEE,
75/318/CEE  e 75/319/CEE  relative  ai  medicinali, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997;
  Vista  la  legge   8  aprile  1998,  n.  94,   di  conversione  del
decreto-legge 17  febbraio 1998, n. 23,  recante disposizioni urgenti
in materia  di sperimentazioni cliniche  in campo oncologico  e altre
misure in  materia sanitaria, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n.
86 del 14 aprile 1998;
  Visto il  provvedimento in data 17  gennaio 1997, con il  quale, ai
sensi dell'art.  1, comma  4, del decreto-legge  21 ottobre  1996, n.
536,  convertito dalla  legge  23  dicembre 1996,  n.  648, e'  stato
istituito    l'elenco    dei    medicinali    innovativi    la    cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in   altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a  sperimentazione clinica  e dei medicinali  da impiegare
per  un'indicazione terapeutica  diversa  da  quella autorizzata,  da
erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a
soggetti  che  per  la  loro   patologia  non  dispongono  di  valida
alternativa terapeutica,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 24
del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  provvedimento  in   data  17  gennaio  1997  concernente
l'inserimento nel  predetto elenco  del medicinale Deferiprone  ed il
successivo  provvedimento  di  proroga  in  data  13  febbraio  1998,
pubblicati  rispettivamente nella  Gazzetta  Ufficiale n.  24 del  30
gennaio 1997, e n. 102 del 5 maggio 1998;
  Visti i  provvedimenti in  data 17  gennaio 1997  e 21  maggio 1997
relativi  all'inserimento  delle specialita'  medicinali  Betantrone,
Frone, Serobif  e Betron R  ed il successivo provvedimento  di revoca
datato  27 gennaio  1998, pubblicati  rispettivamente nella  Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1997,  n. 175 del 29 luglio 1997, e n.
56 del 9 marzo 1998;
  Visti   i   provvedimenti  in   data   18   agosto  1997   relativi
all'inserimento, nel  succitato elenco, delle  specialita' medicinali
Intron  A,   Roferon  A  e  del   medicinale  L-arginina  cloridrato,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 1997;
  Visti ancora  i provvedimenti  in data  18 settembre  1997 relativi
all'inserimento  delle specialita'  medicinali Lysodren  ed Eloxatin,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 1997;
  Visti  altresi'  i provvedimenti  in  data  8 gennaio  1998relativi
all'inserimento  delle  specialita' medicinali  Endoprost,  Ilomedin,
Epoxitin,  Eprex, Eritrogen,  Globuren  e  Temodal, pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1998;
  Atteso  che,  specialita'  medicinali  a base  di  testolattone  in
commercio  all'estero   ma  non  sul  territorio   nazionale  possono
costituire  una valida  alternativa  terapeutica  per il  trattamento
della puberta'  precoce non gonadotropinodipendente  (pseudo puberta'
precoce);
  Ritenuto opportuno consentire a  soggetti affetti da tale patologia
la prescrizione a  totale carico del Servizio  sanitario nazionale di
detto medicinale;
  Ritenuto  necessario   dettare  le  condizioni  alle   quali  detto
medicinale viene inserito nell'elenco  di cui al citato provvedimento
concernente l'istituzione dell'elenco stesso;
  Vista la propria deliberazione assunta in data 8 settembre 1998;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Il  medicinale "TESTOLATTONE"  e' inserito,  ai sensi  dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21  ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge 23  dicembre 1996,  n. 648,  nell'elenco istituito  col proprio
provvedimento citato in premessa.