DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARAMETRI OGGETTIVI DI RIFERIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE. Art. 1. Per la verifica dei risultati della gestione, i fondi pensione negoziali di cui all'art. 3 del decreto 124 inseriscono nella convenzione di gestione parametri oggettivi e confrontabili (benchmark) definiti facendo riferimento a indicatori finanziari di comune utilizzo. In sede di autorizzazione preventiva delle convenzioni di gestione, la Commissione di vigilanza accerta che i benchmark prescelti possiedono i seguenti requisiti: a) coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita nello statuto o nel regolamento; b) rappresentativita', con riferimento all'esigenza che il benchmark sia costruito in modo da rappresentare adeguatamente le opportunita' di investimento disponibili sul mercato; c) trasparenza, con riferimento alla chiarezza delle regole di calcolo e alla facilita' di accesso ai dati relativi all'andamento degli indicatori cui il benchmark fa riferimento; d) oggettivita', con riferimento all'esigenza che gli indicatori cui fa riferimento il benchmark devono essere di comune utilizzo e calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa reputazione e terzi rispetto al gestore. Art. 2. I soggetti che istituiscono fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del decreto 124 comunicano alla Commissione di vigilanza i benchmark che intendono utilizzare per la valutazione dei risultati della gestione nel corso della procedura di approvazione del regolamento o, al piu' tardi, non appena ricevuta l'autorizzazione all'istituzione. I fondi pensione aperti comunicano preventivamente alla Commissione ogni modifica dei benchmark. La Commissione di vigilanza accerta che i benchmark prescelti per la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione aperti siano definiti secondo i criteri indicati nell'art. 1.