(all. 1 - art. 1)
DISPOSIZIONI IN  MATERIA DI PARAMETRI OGGETTIVI  DI RIFERIMENTO PER
  LA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE.
                               Art. 1.
  Per  la verifica  dei risultati  della gestione,  i fondi  pensione
negoziali  di  cui  all'art.  3 del  decreto  124  inseriscono  nella
convenzione   di  gestione   parametri   oggettivi  e   confrontabili
(benchmark) definiti  facendo riferimento a indicatori  finanziari di
comune  utilizzo.   In  sede   di  autorizzazione   preventiva  delle
convenzioni di  gestione, la Commissione  di vigilanza accerta  che i
benchmark prescelti possiedono i seguenti requisiti:
  a) coerenza rispetto alla  politica di investimento stabilita nello
statuto o nel regolamento;
  b)   rappresentativita',  con   riferimento  all'esigenza   che  il
benchmark  sia costruito  in modo  da rappresentare  adeguatamente le
opportunita' di investimento disponibili sul mercato;
  c)  trasparenza, con  riferimento  alla chiarezza  delle regole  di
calcolo e  alla facilita' di  accesso ai dati  relativi all'andamento
degli indicatori cui il benchmark fa riferimento;
  d) oggettivita',  con riferimento  all'esigenza che  gli indicatori
cui fa  riferimento il benchmark  devono essere di comune  utilizzo e
calcolati e  diffusi da  soggetti di  indiscussa reputazione  e terzi
rispetto al gestore.
                               Art. 2.
  I soggetti che istituiscono fondi pensione aperti di cui all'art. 9
del decreto 124 comunicano alla  Commissione di vigilanza i benchmark
che  intendono  utilizzare per  la  valutazione  dei risultati  della
gestione nel corso della procedura di approvazione del regolamento o,
al piu' tardi, non  appena ricevuta l'autorizzazione all'istituzione.
I fondi  pensione aperti comunicano preventivamente  alla Commissione
ogni modifica dei benchmark.
  La Commissione di  vigilanza accerta che i  benchmark prescelti per
la verifica  dei risultati della  gestione dei fondi  pensione aperti
siano definiti secondo i criteri indicati nell'art. 1.