IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, contenente norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione 29 aprile 1972; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, avente ad oggetto il riordino delle autonomie locali; Visti i decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 252 e 27 marzo 1992, n. 254, con i quali sono stete istituite, rispettivamente, le province di Rimini e Prato, rimettendo al giudizio di ogni amministrazione dello Stato la valutazione sull'opportunita' di istituire in dette sedi propri uffici periferici; Visto l'art. 34 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale e' stato abrogato l'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1995, n. 403, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 495, che stabiliva il lasso temporale intercorrente tra la nomina del dirigente dell'ufficio e l'attivazione dell'ufficio medesimo; Visto il decreto dirigenziale 5 aprile 1996, protocollo n. 8/434, con il quale sono stati stabiliti i criteri di massima di organizzazione degli uffici; Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, gli uffici del territorio sono istituiti in ogni capoluogo di provincia, per cui e' da ritenersi opportuna, per motivi di efficienza amministrativa, anche presso le nuove province, l'istituzione di uffici del territorio; Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1998, n. 4/15328 e n. 4/15716, con i quali sono stati nominati, tra gli altri, i dirigenti degli uffici del territorio di Rimini e Prato; Decreta: Art. 1. Sono istituiti, a decorrere dal 4 febbraio 1999, gli uffici del territorio di Rimini e Prato.